L’art. 9 bis del Decreto Legge n. 201/2011 che ha varato l’IMU non prevedd esenzioni per per gli immobili merce.
Il successivo D.l. 102/2013, ha modificato il pre-vigente comma, stabilendo che gli immobili merce sono esenti dall’ IMU, fin quanto permanga la loro destinazione alla rivendita e non siano stati locati.
Nel ricorso contro il comune a favore di una impresa di costruzioni, oltre al richiamo alla norma suddetta, sono contenute due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Pescara e della Commissione tributaria regionale di Torino, che hanno disposto la retroattività della esenzione IMU per gli immobili merce sin dalla SUA istituzione avvenuta dal 1° gennaio 2012.
Il ricorso è perfetto per chiedere 1) annullamento di ruoli IMU per i contribuenti impresa che non hanno pagato 2) sia per le imprese che hanno pagato l’imu nel 2012 e 2013 e vogliono chiedere rimborso.
Al ricorso andranno allegati:
- la visura camerale che dimostra lo status di impresa di costruzioni,
- l’accertamento ricevuto dal comune o la cartella ricevuta dall’agente della riscossione,
- il bilancio del 2012 e 2013 da cui si evince l’imputazione a rimanenze degli immobili merce.
UN FORMAT ESTRATTO DA ATTO REALE COMPLETO DI MOTIVAZIONI, NORME E MIGLIORI SENTENZE PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO O IL RIMBORSO PER IL 2012 E 2013 DELL’IMU VERSATA INDEBITANENTE SU IMMMOBILI MERCR VIRAMENTE VERSATA NEL 2012 E 2013