In questo periodo stanno giungendo molti accertamenti e cartelle di pagamento per omessa IMU degli anni 2012 e 2013 ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONI per gli immobili merce costruiti o ristrutturati e poi accatastati negli stessi anni 2012 o 2013.
L’art. 9 bis del D.l. 201/2011 istitutivo dell’ IMU non aveva previsto “una esenzione” per gli immobili merce come la previgente ICI, ma successivamente, il D.l. 102/2013, ha modificato il pre-vigente comma, stabilendo che gli immobili merce sono esenti dall’ IMU, fin quanto permanga la loro destinazione alla rivendita e non siano stati locati.
Nel ricorso precompilato, oltre all’ ampio richiamo alla norma suddetta, sono contenute due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Pescara e della Commissione tributaria regionale di Torino, che hanno disposto la retroattività della esenzione IMU per gli immobili merce sin dalla SUA istituzione avvenuta dal 1° gennaio 2012.
Il ricorso è preimpostato e molto efficace sia per il contribuente che ha ricevuto l’accertamento e deve opporsi all’IMU PRETESA ENTRO I TERMINI, E SIA PER COLORO CHE NON AVENDO RICEVUTO LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI, FANNO OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE E VERSO IL COMUNE CHE PRETENDE L’IMU.
Gli allegati da produrre unitamente al ricorso sono:
- la visura camerale che dimostra lo status di impresa di costruzioni,
- l’accertamento ricevuto dal comune o la cartella ricevuta dall’agente della riscossione,
- il bilancio del 2012 e 2013 da dove si evince l’imputazione a rimanenze degli immobili merce.
UN FORMAT ESTRATTO DA ATTO REALE COMPLETO DI MOTIVAZIONI, NORME E SENTENZE PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO O IL RIMBORSO PER IL 2012 E 2013 PER L’IMU VERSATA DA IMPRESE DI COSTRUZIONI NEL 2012 E 2013 per immobili merce.