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Beni in godimento al socio amministratore.

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#pinomerola

Non sono soggetti a comunicazione “i beni in godimento al socio amministratore” quando questi sia nominato nell’ambito del consiglio di amministrazione scelto dall’assemblea, ossia nelle società di capitali di notevoli dimensioni.

La comunicazione è invece obbligatoria per quei beni in godimento di amministratori di società di persone, come le SNC o le SAS, ma anche (crediamo) come le SRL di piccole dimensioni a ristretta base sociale, in cui l’amministratore si auto-nomina o è nominato dai suoi familiari. In tal caso i beni in godimento intestati alla società potrebbero essere di proprietà effettiva del socio, ma intestati (per convenienza) alla società per dedurre costi o IVA a credito. 

Entro il 12 dicembre prossimo, quindi, la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci non dovrà riguardare quelli utilizzati dal socio amministratore. Ma questa eccezione riguarda solo le società di capitali.

L’ESCLUSIONE DELLA COMUNICAZIONE PER I BENI IN GODIMENTO AL SOCIO-AMMINISTRATORE.

L’esclusione dell’obbligo di comunicazione dei beni in godimento al socio amministratore deriva dal fatto, che nelle società di capitali i soggetti che compongono il consiglio di amministrazione sono scelti dall’assemblea dei soci.

Cosa diversa accade per le società di persone  (che restano obbligate alla comunicazione) in quanto il ruolo di amministratore è auto-determinato all’atto della costituzione societaria.

 

Ad esempio nella società in accomandita semplice l’incarico di socio-amministratore potrò essere concesso esclusivamente ai soci accomandatari, e non a quelli accomandanti. Questi ultimi non potranno essere amministratori della società in accomandita semplice,  in quanto non sono soci lavoratori ma esclusivamente soci di capitale.

 Ma per l’individuazione dell’obbligo occorre rifarsi ai patti sociali contenuti nello Statuto.

Riteniamo a questo punto, che l’obbligo sussista anche per quelle società di capitali a ristretta base sociale, o familiare, ossia in quelle società dove l’amministratore è “UNICO” ed è nominato di conseguenza, avendo la maggioranza delle quote, o addirittura socio unico.

Quindi è bene fare attenzione alla concessione di beni in godimento al socio-amministratore di SRL, al fine di determinare l’obbligo o meno della comunicazione. In particolare valutare attentamente se la sua nomina deriva dall’ambito collegiale dove è esistente un consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea, o trattasi di amministratore unico, nel qual caso, riteniamo, “l’obbligo permanga”.

D’altronde lo scopo del legislatore che ha istituito l’adempimento della comunicazione dei beni concessi ai soci, risiede proprio nell’accertare operazioni fiscali effettuate per finalità elusive o di frode.

Tipico esempio è l’amministratore di società a responsabilità limitata in cui i soci sono suoi familiari, che acquista auto di grosse cilindrata o immobili per uso personale, ma  intestandoli alla società, per dedurre costi e detrarre IVA, in maniera indebita, essendo gli stessi beni non utilizzati per il processo produttivo societario, e non di utilità sociale bensì personale.

La deduzione di tali costi in sostanza costituisce evasione fiscale.

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