Per la concessione di beni in godimento a soci o familiari dell’imprenditore individuale, la società o l’imprenditore, ovvero gli utilizzatori dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate “una comunicazione in cui vengono indicati i beni in godimento ai soci/familiari di proprietà dell’impresa relativamente all’anno precedente.
Le disposizioni in essere, allo scopo di permettere le verifiche fiscali da parte degli organi preposti, ha previsto, che per detti beni “il concedente” o l’utilizzatore (socio o familiare) dovranno inviare all’ Amministrazione finanziaria una comunicazione in cui sono indicati i beni in godimento ai soci relativamente all’anno precedente.
L’adempimento sorto con il Provvedimento del 16 novembre 2011, fino ad oggi però non è stato mai espletato per le varie proroghe concesse.
Le modalità con cui si dovrà ottemperare alle disposizioni, che obbligano alla comunicazione, sembrano essere stati definiti puntualmente con il Provvedimento n. 94902 pubblicato in data 5 agosto 2013.
Il documento spiega che la comunicazione dei beni in godimento ai soci, a regime dovrà essere inviata ogni 30 di aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre solo per il 2012, la scadenza è stata posposta al 12 dicembre 2013, ovviamente eccezion fatta per ulteriori rinvii.