La C.T.R. Umbra con la sentenza n. 92-1-10, ha stabilito che i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa non vengono persi qualora il soggetto proprietario dimostri che il trasferimento non è avvenuto entro il termine prescritto di 18 mesi a causa di interruzioni o rallentamenti dei servizi burocatrici del Comune in cui è ubicato l’immobile.
(Nei casi in cui ad esempio il Comune non ha iscritto il proprietario nell’anagrafe quale residente, anche se lo stesso ha inoltrato la richiesta tempestivamente).
Fonte: Bdc news.