Con Messaggio INPS n. 3274 del 10 agosto 2017, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito all’esenzione fiscale a beneficio delle vittime del dovere o equiparati e dei loro superstiti.
Come precisato dal messaggio stesso il beneficio fiscale prescinde dal grado d’invalidità riportato dal soggetto a seguito del verificarsi dell’evento e deve essere applicato esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio.
In tale modo è possibile tenere debitamente conto dell’adeguata ed equa correlazione della situazione di servizio che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere.
I trattamenti pensionistici per l’invalidità sono riconosciuti ai lavoratori che attestano l’assoluta e la permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Inoltre, la pensione per invalidità è riconosciuta ai soggetti che attestano infermità o lesioni contratte per causa di servizio, oltre alla riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
La pensione di inabilità è, infatti, una prestazione economica che viene erogata dall’Istituto Nazionale di Previdenza a favore dei lavoratori per i quali viene accertata la permanente impossibilità di espletare qualsiasi attività lavorativa.
Lo stesso trattamento previdenziale è riconosciuta anche ai dipendenti pubblici che non siano in grado di proseguire il proprio servizio prestazionale per l’aggravamento del proprio stato di salute.
Inoltre, il trattamento previdenziale di privilegio è una prestazione rivolta a tutti i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, riconosciuta a seguito di infermità o lesioni contratte durante il servizio professionale.
I familiari superstiti, in caso di decesso dell’assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, hanno diritto al trattamento previdenziale nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.
Un primo caso riguarda un dante causa qualora sia titolare di pensione diretta, lo stesso avrà diritto anche alla pensione di reversibilità.
L’altra situazione riguarda il caso in cui un lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data del decesso: i superstiti avranno quindi diritto alla pensione indiretta.
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