Con la Sentenza n. 941/2005 la prima Sezione Civile della Cassazione ha statuito che “l’azione di responsabilità ─ esperibile ai sensi dell’ art. 2394 C.C. dai creditori sociali ─ contro amministratori e sindaci di una società “ è soggetta a prescrizione quinquennale con decorrenza dal momento dell’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti e non dalla data di commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità (art. 2394, comma secondo, c. c.).
Ciò subordina l’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali al manifestarsi dell’evento dannoso, momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, ben può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.
Gli ermellini hanno precisato ancora, che “l’onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta, poi, al soggetto (amministratore o sindaco) che, convenuto in giudizio a seguito dell’esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l’avvenuta prescrizione, senza che allo scopo tale onere possa dirsi assolto mediante la generica deduzione, priva di qualsiasi altro utile elemento di fatto a sostegno dell’assunto, secondo cui l’insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata (come nel caso di specie) già al momento della messa in liquidazione della società, non essendo il procedimento di liquidazione necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, e non implicando, altresì, la perdita integrale del capitale sociale una consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale”.
In buona sostanza LA PRESCRIZIONE quinquennale dell’azione di responsabilità esperibile contro gli amministratori, ai fini del soddisfacimento del credito, per comportamenti che hanno cagionato lo stato di insolvenza e di fallimento della società, decorre dal momento del manifestarsi dello stato di insolvenza e non dal momento dell’ azione gestionale che ha cagionato lo stato d’insolvenza.
Fonte: Cassazione: azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Se ad esempio gli amministratori hanno effettuato una operazione immobiliare poi rilevatasi anti-economica in data 31-12-2012 e successivamente la società è stata dichiarata fallita in data 5 settembre 2013, la prescrizione dell’azione di responsabilità che gli amministratori possono subire dai creditori si prescriverà il 5 settembre 2018 (5 anni dalla manifestazione di insufficienza alla soddisfazione del credito) e non il 31-12-2017 ossia nei cinque anni successivi dalla data dell’operazione anti-economica posta in essere dagli amministratori.
Commento a cura di GA MEROLA
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