Aziende in dissesto: sono comunque soggette alle coperture previdenziali.

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La sentenza n. 20845 della Suprema Corte di Cassazione del 25 maggio 2011, ha affermato che la condizione di dissesto aziendale non fa venir meno l’obbligo, in capo all’imprenditore, della salvaguardia previdenziale dei lavoratori, né quello dei versamenti contributivi. Difatti la loro omissione é sempre reato, anche in caso di dissesto finanziario.

Fonte: Fisco oggi.

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