Rif. Normativi: art. 29 D.L. 31.5.2010 n. 78 conv. L. n. 122, D.L. 13.5.2011 n. 70 conv. L. 106 (decreto sviluppo) e D.L. 98 conv. L. 111 (prima manovra correttiva).
La cartella di pagamento emessa da Equitalia rimarrà in vigore solo ai fini della riscossione di ruoli che si sono formati a seguito di controlli formali ed automatici delle dichiarazioni dei redditi o per l’incasso di particolari imposte indirette (come Registro e Successioni).
2) L’obbligo del pagamento, a titolo provvisorio, pari ad un terzo delle somme richieste, nel caso di proposizione del ricorso.
3) L’esecuzione forzata del pagamento, affidata agli agenti per la riscossione, nel caso in cui siano decorsi 30 giorni dopo il termine per il pagamento o per la proposizione del ricorso ed il contribuente non si sia attivato in nessun caso.
1) Il contribuente dovrà versare un terzo delle imposte richieste a titolo provvisorio.
Con il D.L. 70/2011 ritornano le percentuali frazionate da pagare in pendenza di giudizio:
- di 1/3 delle imposte richieste in presenza di proposizione del ricorso ossia dell’introduzione del giudizio in commissione tributaria provinciale;
- di 2/3 con sentenza sfavorevole al contribuente da parte della Commissione tributaria sopra adita;
- della restante parte in presenza di sentenza sfavorevole al contribuente emessa dalla Commissione tributaria di 2° grado.
Per effetto dello stesso decreto su menzionato, l’esecuzione forzata, formalmente possibile decorsi 90 giorni (60+30) dalla notifica del nuovo avviso di accertamento esecutivo, può essere sospesa per ulteriori 180 gg. dopo che l’Agenzia delle Entrate abbia affidato ad Equitalia l’incarico di incassare coattivamente il suo credito; che fanno in totale 270 giorni dalla ricezione della rettifica (60 per la proposizione del ricorso + 30 per innescare l’esecuzione + 180 di sospensione).
La sospensione della riscossione per 180 gg. può essere richiesta in costanza di giudizio.
Tale periodo di sospensione viene comunque concesso da Equitalia nel caso in cui non ci sia pericolo per la riscossione o il pignoramento presso il contribuente. La sospensione viene invece interrotta quando ci siano fondati motivi di ritenere che il contribuente, utilizzi tale periodo sospensivo, per porre in atto azioni di distrazione del proprio patrimonio, per sfuggire alla stessa riscossione coattiva.