Aumento Iva e diritto alla detrazione dopo la manovra dl 50/2017

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Manovra correttiva particolari contro il contribuente e il consumatore:

– e` stato ridotto il termine entro il quale il contribuente puo` esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti da 2 anni successivi alla fattura all’anno di emissione della fattura

– e` stato previsto un aumento graduale (sperando che potrebbe essere accolto senza dolori)

dell’aliquota ordinaria IVA del 22%, che nel 2021 dovrebbe arrivare al 25%, nonche´ dell’aliquota ridotta del 10%, che gia` nel 2020 dovra` raggiungere la soglia del 13%

– D.L. 24 aprile 2017 n. 50, artt. PROCEDURE ” –

Il diritto alla detrazione IVA potra` essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto e` sorto ossia in cui la fattura è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto, ad esempio per le fatture acquisti del 2017 entro il 30 aprile 2018.

– Le fatture  di acquisto dovranno essere registrati nell’apposito registro istituito dell’ IVA nel periodo mensile o trimestrale nel quale si vuole esercitare la detrazione.

ALIQUOTE ” E` previsto un aumento delle aliquote IVA che dovranno raggiungere le seguenti soglie:

– 25% nel 2021, l’aliquota ordinaria oggi  al 22%

– 13% nel 2020, l’aliquota ridotta oggi  al 10%.

Le novita` apportate dalla ‘‘Manovra correttiva 2017’’ dovranno essere lette nell’ottica delle modifiche normative apportate prima dalla Legge n. 190/2014 e, poi, dal D.L. n. 193/ 2016 che hanno previsto un sostanziale anticipo dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Dal 2018 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, sempre in forma autonoma, e` fissato per il 30 aprile 2018; pertanto, il diritto alla detrazione IVA potra` essere esercitato entro tale termine.

Schema di sintesi norma previgente norma post decreto:

registrazione iva

La Manovra correttiva  introduce delle modifiche anche alla norma che disciplina i termini per la registrazione delle fatture di acquisto (art. 2 del D.L. n. 50/2017 che modifica l’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972).

Infatti Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica mensile o trimestrale, nella quale e` esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Di seguito le modifiche anno per anno dal 2018 al 2021:

aumenti iva

 

Infine per le Note di variazione IVA Il termine per effettuare l’emissione in diminuzione e` collegato al termine per effettuare la detrazione IVA.

Difatti, per i contribuenti che hanno scelto di utilizzare i registri IVA anche ai fini IRPEF opera una particolare presunzione secondo cui i costi si considerano pagati al momento della registrazione del documento contabile;

– i ricavi si considerano incassati al momento della registrazione della fattura di vendita.

L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, per tale regime, vi era la possibilita` di dedurre un ‘‘costo’’ di competenza entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e` sorto, senza perdere l’IVA assolta all’acquisto.

Esempio: Un contribuente effettua un acquisto nel 2017. Procede, tuttavia, alla registrazione della fattura di acquisto solo nel mese di maggio 2018.

In tal caso, fermo restando la deducibilita` del costo viene meno la detraibilita` dell’Iva;

difatti, per poter detrarre l’IVA pagata sull’acquisto effettuato, il contribuente avrebbe dovuto procedere a registrare la fattura entro il 30 aprile 2018.

La riduzione dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA su fatture e bollette doganali decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50/2017, a a partire quindi dal 24 aprile 2017, senza norme transitorie – Attenzione

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