Assunzioni e indennità con nuove norme in partenza.

0
39

Sono in partenza da oggi le nuove tipologie di assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e la nuova normativa sugli ammortizzatori sociali.

Entrano in vigore le nuove norme sulle assunzioni con i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti e le novità in materia di ammortizzatori sociali con l’introduzione della nuova indennità di disoccupazione NASPI a partire da maggio 2015.

Riposto quindi, in tema di assunzioni,  l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori:

– per le nuove assunzioni (con gli sgravi contributivi triennali fissati dalla legge di stabilità);

– e all’estensione della durata e dei destinatari dell’assegno di disoccupazione.

Queste le nuove disposizioni su assunzioni e licenziamenti in breve:

1) CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, SENZA REINTEGRO PER I NEO ASSUNTI.

Per i soggetti con nuove assunzioni IL DIRITTO AL REINTEGRO rimane solo in caso di licenziamento nullo o discriminatorio e nei casi in cui il licenziamento disciplinare deriva da fatto contestato al neo-assunto che non è accaduto. Nelle altre ipotesi di licenziamenti economici, la tutela del neo-assunto e’ confermata solo da un indennizzo economico “certo e crescente” in base all’anzianità di servizio (ossia pari a due mensilità per ogni anno di lavoro con minimo 4 e massimo 24 mensilità), ma mai con il reintegro delle assunzioni. Per le piccole imprese permangono le regole attuali con indennizzo di 1 mensilità per anno, con un minimo di 2 mensilità e un massimo 6 mensilità.

Esempio: se le assunzioni avvengono nel 2015, in caso di licenziamento si ha diritto ad essere reintegrati sul posto di lavoro solo per quando licenziati per discriminazioni, e nei casi di fatti addebitati al lavoratore non esistenti.

2) INDENNIZZO E NON REINTEGRO PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI. Il regime dell’indennizzo monetario ANZICHE’ IL REINTEGRO  vale anche per i licenziamenti collettivi PER violazione delle procedure e dei criteri di scelta sui lavoratori da licenziare (da 4 a 24 mensilità). Questo anche per i lavoratori e assunzioni nei SINDACATI E PARTITI.

3) AL POSTO DELL’ASPI ADESSO CI SARA’ LA NUOVA ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE “NASPI” a decorrere dal 1° maggio 2015. Coloro che rimarranno senza lavoro, ed hanno almeno 13 settimane di lavoro e contribuzione maturate negli ultimi 4 anni, avranno diritto ad una indennità pari al 50% delle settimane di contribuzione lavorate. Il diritto all’indennità vale adesso per 24 mesi, anziché 18 dell’ASPI RIDOTTA E MINI-ASPI INTRODOTTA DALLA RIFORMA FORNERO,  per il 2015 e il 2016; 18 mesi poi a partire dal 2017. Il sussidio e’ erogato in relazione alla retribuzione ricevuta durante le assunzioni ma non potrà MAI essere maggiore di 1300 euro mensili. Poi dopo 4 mesi diminuisce del 3%. Il diritto alla NASPI e’ condizionato dalla partecipazione, dell’ex lavoratore. a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

4) Anche gli ex-collaboratori disoccupati avranno diritto nel 2015 A UNA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE DENOMIMATA DIS-COLL. Solo in via sperimentale è introdotta per il 2015 una indennità di disoccupazione per i collaboratori licenziati (Dis-Coll). Trattasi di co.co.co. e co.co.pro., iscritti alla Gestione Separata INPS CHE RESTANO SENZA LAVORO. AVRANNO DIRITTO ALL’INDENNITA’ COLORO che hanno maturato almeno  tre mesi di contribuzione durante il periodo dal 1 gennaio 2014, ossia dall’anno precedente alla richiesta di disoccupazione. La durata dell’erogazione dell’indennità non potrò superare i 6 mesi di sussidio e anche in questo caso e’ condizionata dalla partecipazione ad iniziative di riqualificazione professionale.

5) POI ARRIVA L’ASDI, UN AIUTO PER GLI ‘ESODANDI’. E’ INTRODOTTO SEMPRE DAL 1 MAGGIO 2015, MA SOLO  in via sperimentale l’Asdi, l’assegno di disoccupazione mensile che verra’ riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trova in una condizione “economica di bisogno”. Si tratta di SUSSIDIO DA EROGARE PRIMA  ai lavoratori in eta’ vicina al pensionamento (che non hanno maturato ancora i requisiti necessari). Una prelazione  anche per coloro che hanno a carico figli minori.

L’assegno pari al 75% della Naspi, sarà erogato per 6 mesi e verra’ corrisposto fino ad esaurimento dei fondi previsti pari a 300 milioni di euro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here