Associazioni e Fondazioni riconosciute. Requisiti per la fruizione del 5 per mille.

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Associazioni e Fondazioni Riconosciute. Requisiti per la fruizione del 5 per mille IRPEF e cause di decadenza.

I requisiti che Associazioni e Fondazioni, operanti in determinati settori, devono avere per iscriversi negli elenchi dei destinatari del 5 per mille, sono:

  • l’aver già ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361 del 2000 (posizione giuridica di diritto privato con esclusione da quella di diritto pubblico);
  • l’esercizio di attività senza scopo di lucro in uno dei settori quali ad esempio assistenza socio-sanitaria, istruzione, formazione, beneficienza, sport dilettantistico e assistenza sociale in genere, come previsti dal D.Lgs. 460 del 1997 art. 10 c.1 lettera a).
  • che le attività non profit esercitate da detti organismi di diritto privato non debbono avere il carattere dell’occasionalità, sussidarietà o marginalità, “anche se le medesime attività non siano prevalenti”, ma occorre che le stesse siano ORGANIZZATE in maniera tale da poter realizzare gli scopi pro­pri dell’ente medesimo;
  • che nello statuto o nell’atto costitutivo di tali soggetti giuridici devono essere indicate puntualmente le attività che  essi svolgono nei settori stabiliti dalla norma;
  • che per le attività esercitate (sopra menzionate ed occorrenti per ottenere la fruizione del 5 per mille) occorre che vi sia corrispondenza tra quelle previste in statuto e le stesse effettivamente che essi realizzano quotidiamnte in concreto. 

Decadenza.
Le fattispecie, previste nella recente circolare A.d.E., in cui la quota del 5 per mille non può essere assegnata, oppure dovrà essere recuperata se già corrisposta, sono:

  • la cessazione con scioglimento dell’ente benficiario per qualsiasi causa anche  mediante procedura di liquidazione;
  • la cessazione della sola attività che dà diritto al beneficio, quantunque l’associazione o la fondazione rimanga esi­sten­te ed operi in altri settori. 

La perdita del beneficio, per i motivi di cui sopra, con conseguente mancata  erogazione delle somme agevolate o il recupero di quanto già corrisposto, rileva  per le quote assegnate a decorrere dall’anno 2006.

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