ASSOCIAZIONE TRA DUE COMMERCIALISTI – FACMILE EDITALE WORD

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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE TRA DUE DOTTORI COMMERCIALISTI

Atto costitutivo

Tra : – . . . nato a . . . il . . . residente a . . . Via . . . di professione dottore commercialista, iscritto all’albo dottori commercialisti  di . . . . numero sez.              codice fiscale . . .

e

– . . …… nato a . . . il . . . residente a . . . Via . . . di professione dottore commercialista, iscritto all’albo dottori commercialisti di . . . numero sez.                               codice fiscale . . .

di seguito indicati come associati,

convengono di collaborare reciprocamente per svolgere la loro attività professionale costituendo tra di essi uno studio associato anche ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n.633 e dell’art. 5 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Salvo accordi diversi, da concordare nelle modalità previste dall’art. 16 dello statuto, l’attività professionale svolta in forma associata viene regolata dai patti sociali contenuti nello statuto allegato che forma parte integrante del presente atto, nonché dalle norme del codice civile richiamate dal successivo art. 25 dello statuto. Le spese di questo atto sono a carico dello studio associato. Tutte le prestazioni derivanti dall’attività svolta dallo studio associato sono soggette ad Iva. Si chiede la registrazione dell’atto a tassa fissa (in quanto contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo e a prestazioni di servizi soggetti ad IVA ex art. 40 C.U. 131/86 e 10 tariffa parte seconda). . . . lì . . . autentica di firme Statuto ART. 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE Lo studio associato, come sopra costituito, in appresso indicato per brevità come “ lo studio”, viene denominato “studio di consulenza e assistenza fiscale, amministrativa e societaria . . . di dottore commercialista e . . . che potrà abbreviarsi in . . . commercialisti associati”. L’indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dello studio e dei singoli associati quando operino nell’ambito dello studio. Qualora un associato venga sospeso dall’esercizio della professione o comunque si trovi in stato di incompatibilità allo svolgimento della professione, il relativo nominativo non potrà essere menzionato nella corrispondenza e negli atti.

ART. 1 – SEDE Lo studio ha sede in . . . Via . . . n . . .

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE Lo studio ha per oggetto:

– lo svolgimento in forma associata della professione degli associati e quindi la fornitura a terzi di prestazioni di lavoro autonomo in genere e di opera intellettuale, in particolare rientranti nell’ambito della professione degli associati o ad esse funzionalmente connesse; – il coordinamento di prestazioni intellettuali, anche proprie di abilitazioni diverse. Lo studio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno necessarie e utili al raggiungimento dello scopo sociale. Restano comunque escluse dall’oggetto sociale e precluse allo studio l’attività d’impresa nonché ogni altra attività vietata dalla legge agli associati (credito, assicurazione, ecc.). Lo studio può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento, con privati o istituti di credito. Lo studio ha altresì per oggetto, in via sussidiaria, l’acquisizione e la gestione dei mezzi necessari o utili per lo svolgimento dell’attività professionale degli associati, al fine di contenere i costi dei beni e servizi comuni e di ripartire tra gli associati le spese relative alla loro professione.

ART. 4 – ASSOCIATI – REQUISITI Gli associati dello studio devono possedere i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della loro professione. Nei limiti e nei modi previsti dalla legge possono essere ammessi a collaborare all’interno dello studio, praticanti e altri collaboratori non subordinati. I collaboratori interni non possono svolgere attività riservata dalla legge ai professionisti iscritti.

ART. 5 – ATTIVITÀ DEGLI ASSOCIATI DELLO STUDIO Gli associati svolgono la propria attività professionale nell’ambito dello studio, conferendovi la propria opera. Le prestazioni d’opera degli associati devono essere compiute personalmente dagli associati. Quando ciò sia previsto dall’ordinamento professionale o dagli usi e non sia in contrasto con quanto specificamente precisato nel mandato, ciascun associato può affidare incarico di sostituzione anche a professionista non associato e, nei casi consentiti, a praticante. Lo studio associato può avvalersi della collaborazione di ausiliari e collaboratori purché la collaborazione non sia incompatibile con l’oggetto della prestazione e sia consentito dal contratto o dagli usi. I doveri di segreto e di riservatezza si estendono a tutti gli associati, i quali devono operarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti dell’associazione. Per effetto del conferimento d’opera il risultato economico dell’attività professionale svolta dagli associati nell’ambito dello studio fa capo allo studio. Gli onorari relativi sono perciò automaticamente acquisiti dallo studio e sono fatturati direttamente dallo studio a proprio nome. Viceversa e parallelamente, tutti i costi sostenuti direttamente dallo studio inerenti all’attività professionale svolta nell’ambito dello studio, sono a carico dello studio e vengono rimborsati dallo studio ai singoli associati che li abbiano sostenuti.

718 Formulario dei contratti FORMULA 280

ART. 6 – REGOLAMENTO Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, l’attività degli associati dello studio, può essere disciplinata mediante un apposito regolamento, approvato dall’assemblea degli associati ai sensi dell’art. 11 del presente statuto. In caso di variazione del regolamento, gli associati dissenzienti possono recedere ai sensi dell’art. 17 dello statuto con un preavviso di 6 mesi.

ART. 7 – BENI E SERVIZI SOCIALI I beni e servizi destinati all’attività professionale vengono acquistati dallo studio e sono a disposizione degli associati per l’attività professionale comune. L’associato non può servirsi, senza il consenso di tutti gli altri associati, dei beni e servizi dello studio per fini estranei a quelli dello studio.

ART. 8 – RAPPORTI CON I TERZI Il rapporto professionale intercorre direttamente tra i clienti ed il singolo associato, che risponde personalmente e professionalmente del proprio operato. Agli effetti patrimoniali, l’attività fa invece capo allo studio e vale quindi la responsabilità diretta dello studio, e solo sussidiariamente quella personale e solidale degli associati ai sensi dell’art. 2267 del codice civile. per le obbligazioni sociali rispondono, personalmente e solidalmente con lo studio, gli associati che hanno agito in nome e per conto dello studio, con esclusione di ogni responsabilità per gli altri associati. In caso di controversia con i clienti le conseguenze economiche, comprese le spese di difesa e il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico dello studio il quale potrà rivalersi sull’associato. Lo studio potrà stipulare a proprie spese adeguato contratto di assicurazione per la copertura di rischi professionali per l’attività svolta dai singoli e rientrante nello studio. Nello svolgimento degli incarichi professionali gli associati devono rendere nota la loro appartenenza allo studio; nei rapporti professionali intrattenuti a titolo individuale l’associato deve rendere nota al cliente la estraneità del rapporto rispetto allo studio. Ogni associato deve segnalare immediatamente agli associati e ai terzi interessati eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi relative all’assunzione e all’espletamento di incarichi.

CONTINUA ………..

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