INPS con la pubblicazione della Circolare n.10 del 24 gennaio 2018 ha fornito interessanti dettagli e chiarimenti in merito alla “rivalutazione dei limiti reddituali familiari ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e dei limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico”, come sancito dallo stesso contenuto riportato sulla Circolare.
Si ricorda che si tratta di novità e di disposizioni che vengono applicate ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Tutte queste categorie appartengono alla pletora dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare.
La Circolare INPS n.10 è chiara nel sancire che nei confronti delle categorie di soggetti sopra richiamati (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia non fa venire meno la perdita del beneficio di altri diritti dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Ai fini dell’abolizione o della riduzione della corresponsione degli importi degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione dei trattamenti previdenziali da lavoro autonomo, i limiti reddituali familiari vengono rivalutati in ragione del tasso d’inflazione (pari allo 0,9% nel 2017).
In allegato alla Circolare sono state allegate ed aggiornate le tabelle da applicare a partire dal 1° gennaio 2018 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa ovvero per: coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Dal primo gennaio 2018 si ricorda che il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta ad euro 549,71 ed i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto a vedersi erogati gli assegni familiari risultano essere fissati a:
- euro 1250,58 per due genitori ed equiparati,
- euro 714,62 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato.
In caso di presentazione dell’istanza per l’erogazione di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti valgono i nuovi limiti di reddito validi a partire dal primo gennaio 2018.
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