Come stabilito dalla Corte Costituzionale, l’Iva sulla Tia (la tassa rifiuti) non doveva essere applicata: è stato sancito con sentenza 3756 del 9 marzo 2012 dalla Corte di Cassazione che ha definitivamente puntualizzato che: “l’Iva del 10% non è dovuta in considerazione della natura propriamente tributaria della Tia, già chiarita dalla Corte Costituzionale con sentenza n.238/2009 e ordinanza 300/2009“. La sentenza fornisce maggior peso a richieste di rimborso dell’Iva applicata illegittimamente dai Comuni che hanno applicato la TIA e l’Iva al 10%. Sono numerose le adesioni consegnate da Altroconsumo al Governo, come si legge dal comunicato stampa “sono 35.000 le adesioni alla petizione da noi lanciata per chiedere che fosse approvata una norma che sospendesse una volta per tutte l’applicazione dell’Iva sulla Tia, e che si mettessero i consumatori in condizione di poter ottenere automaticamente il rimborso di quanto illecitamente incassato dallo Stato nel corso degli ultimi anni. La risposta che abbiamo ricevuto è che lo Stato non rimborserà nulla. Abbiamo così deciso di avviare un’operazione molto impegnativa: otto class action su tutto il territorio nazionale contro diverse società municipalizzate che gestiscono la Tia; 67 diffide, delle quali 56 dirette alle principali municipalizzate e 11 dirette ai Comuni che gestiscono direttamente la Tia. Le prime class action contro Ama Roma e Quadrifoglio Firenze sono state notificate”.
Ad oggi, intanto, sono tanti i nuclei familiari italiani e le imprese che possono presentare la domanda di richiesta di Rimborso Iva Tarsu Tia, Tariffa di Igiene Ambientale dato che il presupposto sta nel fatto che si tratta di un tributo locale non soggetto a IVA . Ad affermare ciò, è stata la Corte di Cassazione con sentenza n. 5078/2016, che ha dichiarato l’illegittimità del computo dell’IVA sulla tassa rifiuti, in base al principio del divieto posto sulla doppia imposizione del prelievo fiscale. Si viene a riconoscere del tutto illegittima l’IVA al 10% applicata dai Comuni interessati sulla TIA, per la quale i cittadini possono richiedere il rimborso. I rimborsi IVA non vengono restituiti in automatico sulla fattura ma è necessario presentare all’Ente comunale la relativa domanda di rimborso da parte dei soggetti contribuenti.
Per procedere con la richiesta di rimborso Iva sulla Tarsu Tia, si deve indirizzare il Modulo di richiesta di rimborso Tarsu Tia direttamente all’Ente locale U.O Tributi o, in alternativa, rivolgendosi direttamente alle Associazioni dei Consumatori che forniscono il modulo di rimborso e tutte le informazioni inerenti la corretta compilazione dello stesso. Il rimborso dell’Iva sulla Tarsu può essere richiesta esclusivamente dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dai soggetti titolari di Partita Iva, oltre che dalle persone giuridiche quali società di persone e società di capitali. Al momento solo la Toscana rappresenta la prima Regione dove i cittadini italiani hanno potuto godere dei rimborsi.