Responsabilità solidale sugli appalti. La semplificazione introdotta dal decreto del fare, con la cancellazione della responsabilità solidale in riguardo all’IVA, è stata di nuovo complicata dal DL 76/2013, che ha incluso nel vincolo solidale anche i lavoratori autonomi, e limitato il potere dei contratti collettivi nazionali, in tema di regolazione della responsabilità prevista dalla legge 92/2012. Dallo scorso 22 giugno 2013 per l’appalto di opere o servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore esclusivamente delle ritenute fiscali ma non dell’IVA, mentre ovviamente continua la solidarietà per la contribuzione previdenziale e sugli infortuni. Insomma una piccola diminuzione di responsabilità solidale, a fronte dei controlli che “restano immutati”. Infatti appaltatore e committente, devono sempre verificare la correttezza dei versamenti del sub-appaltatore o del prestatore, facendosi rilasciare una asseverazione da parte dei soggetti abilitati, oppure una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, in cui questi ultimi dichiarino di essere in regola con i versamenti.
Appalti: responsabilità solidale, cosa cambia…
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