La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius sono ascrivibili alla non responsabilità solidale o alla responsabilità pro quota. In mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve essere sempre applicata la regola civilistica della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli articoli 752 e 1295 Codice civile. Non è affatto applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui al DPR 29/09/1973 n.600 articolo 65 perchè prevista per i debiti contratti del de cuius relativamente al mancato pagamento delle i.r.
Ai sensi dell’articolo 754 codice civile si sancisce che gli eredi siano tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e ereditaria proporzionalmente alla quota dell’asse ereditario. Inoltre, interessante e di concerno deve essere letto l’articolo 752 della disciplina codicistica, il quale sancisce che i coeredi contribuiscano al pagamento delle obbligazioni in proporzione alle quote della massa ereditaria e l’articolo 1295 del Codice civile sancisce che l’obbligazione si divide tra i soggetti eredi di uno dei condebitori in proporzione alle quote ereditarie. In pratica, tutti i coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari anche di natura tributaria gravanti sul soggetto deceduto al momento della sua premorienza in proporzione alle quote ereditaria, si parla di frazionamento pro quota dei debiti ereditari.
Il pagamento dei debiti ereditari si onorano senza vincolo di solidarietà: si determinano una pluralità di rapporti distinti ed automi, il creditore deve rivolgersi ad ogni coerede ed in caso di inadempimento, non può chiedere il pagamento agli altri, processualmente non si realizza un’ipotesi di liticonsorzio tra gli eredi del debitore defunto. Per quanto concerne le modalità di notifica, l’articolo 65 DPR 600/1973 sancisce:
· Notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del debitore deceduto con specifica comunicazione effettuata dagli eredi del Comune,
· Notifica personale agli eredi all’indirizzo indicato se è stata effettuata la comunicazione, pena l’inesistenza della notifica.
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