La normativa che impone l’obbligo della identificazione e registrazione della clientela a carico dei professionisti è sta introdotta dagli articoli 36-38 del Decreto Legislativo n° 231/2007.
La verifica delle operazioni avverrà tramite il controllo dell’archivio unico informatico – AUI.
- sia stata effettuata l’adeguata verifica semplificata della clientela a norma dell’art. 25 del citato Decreto Legislativo;
- l’attività svolta per il cliente riguardi esclusivamente la redazione e la trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi meramente fiscali e contributi ai fini della contabilità del lavoro, come disposto dall’ art. 12 co. 3 dello stesso D.Lgs. 231/2007.
Qualsiasi operazione potrebbe derivare da riciclaggio di danaro derivante da attività illecite, anche camuffandole nella mera stesura ed invio di una semplice dichiarazione dei redditi.
Riteniamo che dovrà essere il professionista a valutare il sospetto che qualsiasi operazione eseguita da un suo cliente possa ricondurre ad una pregressa attività di riciclaggio; ciò in base a delle valutazioni, a questo punto, meramente soggettive, ed essendo a conoscenza di determinati atti o fatti riconducibili al cliente che facciano ritenere l’operazione effettuata presso lo Studio, non congrua rispetto allo status economico-finanziario del cliente stesso.
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