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Con le nuove istruzioni sull'antiriciclaggio i contratti di conto corrente sono a rischio chiusura. Decorrenza 1 gennaio 2014.

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#pinomerola
Istruzioni della Banca d’Italia sull’antiriciclaggio: chiudere i conti correnti senza adeguata verifica.

In seguito al varo delle nuove istruzioni sull’antiriciclaggio i contratti di conto corrente bancario sono a rischio chiusura. Decorrenza 1 gennaio 2014.

Le nuove istruzioni della Banca d’Italia, infatti prevedono – alla nona sezione punto 2 – che in caso di impossibilità della banca a rispettare gli obblighi inerenti l’adeguata verifica del cliente (per le movimentazioni sul conto corrente) gli istituti di credito dovranno interrompere il rapporto di conto corrente e restituire le somme al cliente.

Ciò è già previsto dall’art. 23 co.1 del Decreto 231-2007, ma la perplessità sorge quando le istruzioni prevedono «che la restituzione delle somme al cliente dovranno avvenire tramite bonifico bancario su altro conto indicato dal cliente ed intrattenuto presso un’altra banca»!

Le istruzioni “quindi” generano una serie di problemi non da poco:

I contratti bancari di conto corrente aderiscono alle norme del codice civile che sono inderogabili dalle parti.

L’articolo 1852 del C.c. infatti prevede che  «il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito». Inoltre, l’articolo 1856 prevede che «la banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente».

Tali disposizioni, previste da norme primarie, sono utilizzate fedelmente nei contratti utilizzati dalle banche che non potranno – ovviamente   – introdurre “limiti” alle movimentazioni sul conto corrente del cliente sia in sede di stipula contrattuale che successivamente.

La Legge antiriciclaggio dispone solo  un “tetto” al trasferimento di contante tra due soggetti diversi per importi pari o superiori ai famosi 1.000 euro.

Ciò equivale a dire, come confermato a più riprese dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ogni correntista – dal suo conto corrente – ha la possibilità di effetture versamenti o prelevamenti  di qualsiasi somma.

La chiusura di un conto corrente sia quando richiesta dal titolare-cliente che quando disposta dalla Banca,  comporta la restituzione delle somme con ritiro presso la Banca sia a mezzo contanti, o tramite disposizione di bonifico su altra banca, ed anche  mediante assegno circolare rilasciato dalla stessa banca.

Sorge quindi una grande difficoltà sia per le banche che per i clienti: come dovranno essere applicate queste disposizioni ?

“Sotto il profilo giuridico siamo  di fronte ad una deroga alla norma primaria prevista da una disposzione non legislativa”.

A ciò occorre aggiungere che il bonifico di trasferimento delle somme del conto estinto, dovrà avere la causale “impossibilità a rispettare gli obblighi di adeguata verifica”  e a tal punto la banca riceverente come  dovrà comportarsi?

Per concludere, ai fini dirimenti delle molte  perplessità,  ci riportiamo ai chiarimenti sull’adeguata verifica del cliente  già contenuti nel D.Lgs n. 169/2012,  introdotti all’art. 23, co. 1-bis, del Decreto 231/2007 e ad una circolare dell’ABI che ha fa riferimento ad un accordo siglato con il Ministero  dell’Economia e delle Finanze con il quale prevede la sospensione dell’applicazione delle nuove regole  fino all’emanazione di più precisi chiarimenti che a questo punto dovranno giungere presto senza ombra di dubbio.

A cura di Giuseppe Merola

Lascio a voi il commento su più disposizioni dello stesso Stato , quello italiano, che sono contrastanti tra di loro…

Sotto c’è la mail dove potrai protestare dicendo la tua,  per la nuova consapevolezza degli italiani con agire attivo e non passivo.

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