In attuazione del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, è stata pubblicata la Circolare n. 210557 del 7 luglio 2017della Guardia di Finanza inerente la possibilità di utilizzare ai fini fiscali tutte le informazioni che vengono acquisite ai fini della normativa di antiriciclaggio (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231).
Data l’interferenza e sistente ed intercorrente tra fenomeni di evasione fiscale e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, le due sfere sono fortemente interconnesse.
E’ possibile procedere, in ottica sistematica, all’utilizzo dei dati acquisiti in base alla disciplina antiriciclaggio anche nelle attività di natura fiscale, le quali sono funzionali all’accertamento di condotte e di comportamenti delittuosi sotto il profilo inerente la normativa di antiriciclaggio di denaro.
L’articolo 9, comma 9 del Decreto Leg.vo n.231/2007 recita che “i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti”.
In materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il quadro normativo è completato e perfezionato dall’introduzione del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, il quale ha l’obiettivo di di allineare la normativa nazionale alle disposizioni contenute nella c.d. quarta direttiva antiriciclaggio.
Il provvedimento normativo amplia e razionalizza il principio dell’approccio basato sul rischio diretto ad identificare e a valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo insiti nell’esercizio delle attività finanziarie e professionali espletate dai destinatari della normativa di settore. Inoltre, introduce un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela.