Amministratori di condominio: compilazione quadro AC di UNICO 2013.

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Gli amministratori di condominio hanno ancora pochi giorni per adempiere all’obbligo di compilare il quadro AC di UNICO con i dati richiesti relativi al  condominio amministrato.

A pochi giorni dal termine per l’invio del modello Unico 2013 (30-09-2013) ricordiamo che gli amministratori di condominio  sono obbligati a compilare il quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

A tal proposito si precisa che l’obbligo di compilazione del quadro AC, persiste anche per gli amministratori di condominio con quattro condomini o meno e la carica di amministratore sia stata conferita anche non essendo obbligatoria. Diversamente per i condomini fino a 4 condomìni , in mancanza della nomina di un amministratore, non vi è l’obbligo suddetto.

Nei casi in cui l’amministratore di condominio “non è tenuto” alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso abbia presentato il mod. 730,  il quadro AC deve essere compilato e presentato unitamente al solo frontespizio del mod. UNICO 2013 con le modalità e i termini previsti per il modello UNICO 30 settembre 2013.

Il quadro AC del Modello UNICO 2013 dovrá essere compilato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2012. In particolare dovranno inviare i seguenti dati:

  • l’importo complessivo di beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno e i dati identificativi dei fornitori. Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da includere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori ad euro 258,23 annui;
  • la comunicazione dei dati catastali del condominio oggetto di interventi di recupero edilizio realizzati su parti comuni condominiali;
  • i dati catastali identificativi dell’immobile;
  • gli altri dati occorrenti ai fini del controllo della detrazione. Gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2012 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione del 36 o del 50%. Gli amministratori di condominio dovranno indicare nel quadro AC i dati catastali che identificano il condominio oggetto dei lavori.

Non devono essere invece indicati invece:

1) gli importi relativi alla fornitura di acqua, luce e gas;
2) gli importi per acquisto di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che al lordo dell’IVA, non superano complessivamente euro 258,23 per singolo fornitore. 
3) gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate dovranno essere esposti nella dichiarazione 770 che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2012.

 

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