Amministratore di fatto: paga con suo patrimonio.

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L’amministratore di fatto di una società, risponde con i propri beni, per le violazioni perpretate dalla società rappresentata, creata al solo fine fraudolento di evadere l’Imposta sul valore aggiunto.

L’evasione fiscale è attribuita alla persona fisica che ne riceve il beneficio, anche ideatore della frode fiscale, tramite la costituzione di diverse aziende finalizzate alla elusione degli obblighi IVA.

E’ quanto stabilito dalla Corte di  Cassazione nella sentenza n. 19716 del 28 agosto 2013.

Rispetto alla condanna emessa dai giudici della Corte di Appello, i giudici di legittimità hanno dichiarato infondati i ricorsi di parte soccombente.

La Corte suprema ha confermato che la CTR ha EVIDENZIATO CORRETTAMENTE  le motivazioni con le quali hanno considerato l’amministratore di fatto l’ideatore della società tedesca e l’ autore e beneficiario delle violazioni sulla scorta della documentazione esaminata (documenti fiscali e finanziari).

Dalla documentazione emergeva l’evidenza che  l’attività gestionale della società tedesca era svolta direttamente dal ricorrente, presso la cui azienda italiana trovavano il proprio indirizzo altre imprese, riconducibili alla stessa persona – coinvolte in falsi scambi intra-comunitari, ed esclusivamente  finalizzati all’ evasione delle imposte per personale vantaggio dell’amministratore di fatto e non della società.

Giuste quindi le decisioni che comminavano al ricorrente l’applicazione delle sanzioni e non alla società.

Al riguardo, la Cassazione precisa che l’articolo 7 del DL 269/2003 vuole regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente.

Nello specifico, si vuole differenziare l’ipotesi di un amministratore di persona giuridica che, in forza del proprio incarico, compie violazioni nell’interesse della società,  e nel caso di specie, invece, compie violazioni nell’interesse proprio, del ricorrente amministratore di fatto a cui saranno richieste le imposte evase.

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