Sequestro conservativo e confisca per reati tributari.

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E’ giusto il sequestro conservativo e la confisca per equivalente quando il reato tributario ha creato “profitto”alla persona che l’ha commesso.

La Sentenza n. 6309 dell’ 8 febbraio 2013, emessa dalla Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso del reo contribuente, ed ha confermato l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che considera il reato tributario prodromico al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, NON SOLO PER IL PREZZO MA ANCHE PER IL PROFITTO CHE SCATURISCE DAL REATO.

In ossequio all’art. 322-ter del CODICE PENALE, modificato dall’art. 1 co. 143 della Legge 244/2007 che ha allargato LA CONFISCA PER EQUIVALENTE ANCHE AI REATI TRIBUTARI.

il profitto del reato è costituito dal vantaggio economico fruito con immediatezza dal contribuente ed è cosa diversa dal prezzo del reato.

Il Prodotto del reato o profitto è il risultato presumibile dell’illecito tributario, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite attraverso la commissione del reato; il prezzo del reato è invece il compenso erogato ad un terzo quale corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito” – sez. Unite Cass. 1811/1993.

Il “prezzo del reato” è stato poi ulteriormente definito come ELEMENTO che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato ( sez. Unite Cass pronuncia 9149/1996).

La Corte suprema ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

I giudici togati hanno ritenuto di non doversi discostare dalla giurisprudenza  consolidata che ha ritenuto applicabile ai reati tributari il sequestro preventivo allo scopo di confisca per equivalente, non soltanto in relazione al prezzo ma anche al profitto del reato.

Nelle fattispecie criminose tributarie, la giurisprudenza ha individuato il profitto del reato come qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall’imposta evasa, concretizzandosi sostanzialmente “in un risparmio economico da cui consegue, comunque, la effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, dei quali direttamente beneficia l’autore” (cfr Cassazione, sentenze 1199 e 1843 del 2012, nelle quali è stato ribadito che il profitto può consistere non solo in un positivo incremento del patrimonio personale, bensì in qualunque vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato, anche se consistente in un risparmio di spesa).

Di conseguenza, è stato senz’altro ritenuto applicabile alla fattispecie il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un profitto, nel caso specifico, di indubbia sussistenza.

COMMENTO:

Nella buona sostanza, il legislatore ha previsto il caso di CONFISCA PER EQUIVALENTE, non solo in riguardo all’importo sottratto fraudolentemente all’ERARIO, ma anche del PROFITTO che tale atto ha portato in favore di colui che ha commesso il reato.

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