Le nuove disposizioni coinvolgono tutti gli operatori del SETTORE in riguardo ai termini di PAGAMENTO DELLE CESSIONI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI con esclusione dei consumatori finali.
In particolare, a decorrere dal 24 ottobre 2012, per le vendite di tali prodotti sono diventate obbligatorie le seguenti prescrizioni:
1) la stipulazione di un contratto scritto in cui dovranno essere indicate: a) le quantità di prodotti in vendita; b) le caratteristiche dei prodotti; c) il prezzo di vendita; d) le modalità di consegna e di pagamento delle fatture.
L’obbligo è comunque assolto anche tramite la sottoscrizione dell’ordinativo, del documento di trasporto o della fattura purchè contenenti i dati indicati ai punti a) b) c) d).
L’imposizione della stipula per iscritto di tali contratti è stato introdotto a tutela del venditore in relazione alla maggiore forza contrattuale dell’acquirente; ed a tale scopo non potranno essere inserite nello stesso accordo clausole vessatorie a carico del venditore, nè l’imposizione di prestazioni accessorie o altri obblighi non connessi alla mera cessione dei prodotti alimentari.
2) I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla fine del mese in cui i prodotti sono stati ceduti – se trattasi di prodotti deperibili – (recanti scadenza inferiore a 60 gg. ) o sempre quando riguardano carne, pesce e latte.
3) Per gli altri prodotti alimentari che non rientrano tra quelli deperibili, i pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 gg. decorrenti dalla fine del mese in cui i prodotti sono stati venduti.
SANZIONI.
1) Se l’acquirente viola tali disposizioni di legge, ossia non rispetta i termini suddetti, saranno applicabili ope-legis gli interessi di mora nella misura del 10% su base annua, oltre al pagamento di una sanzione da 500 euro a “500.000 euro” in relazione al fatturato ed al numero di ritardi cui l’acquirente medesimo si è reso colpevole.
2) Inoltre in mancanza della obbligatoria forma scritta del contratto di fornitura, sarà comminata una sanzione da 516 a 3.000 euro.