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AGEVOLAZIONI IRAP: DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO DAL VALORE DELLA PRODUZIONE.
Il primo comma dell’articolo 2 del Decreto “Salva Italia” «prescrive che l’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente o assimilato – al netto delle deduzioni spettanti, costituisce “onere dedudicibile”» ai sensi dell’articolo 99, primo comma, del D.P.R. n. 917/86.
In merito “alle spese per il COSTO DEL LAVORO per il personale dipendente e… assimilato” – l’agenzia delle Entrate – ha chiarito «che la deduzione trovi applicazione anche in presenza di oneri sostenuti per gli amministratori e i collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR».
La norma prevede la deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di un importo, si cita testualmente:
«pari all’IRAP determinata ai sensi degli articoli 5, 5 –bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, relativa alla quota imponibile delle spese per il costo del lavoro relativo al personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), 1- bis, 4 –bis, 4- bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446/1997».
I soggetti fruitori delle nuove deduzioni IRAP sono:
-Le società di capitali ed enti commerciali (art.5);
-Le società di persone ed enti commerciali (art. 5 bis);
-Le banche ed altri enti e società finanziarie (art.6);
– Le imprese di assicurazioni (art.7);
-Le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni (art.8);
-I soggetti diversi dai precedenti che determinano la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista dall’art. 5 del decreto IRAP.
La decorrenza, per la nuova deduzione avrà efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2011, ossia dal 1° gennaio 2012.