Agevolazioni contributive alle cooperative.

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Le cooperative e loro consorzi usufruiscono di agevolazioni contributive, quando operanti in zone montane o svantaggiate. Con il dl 69/2013, anche le cooperative “non operanti in zone montane o svantaggiate potranno usufruire degli sgravi contributivi proporzionali al prodotto coltivato o allevato.

E’ quanto chiarito dall’INPS,  in merito alla norma contenuta nel dl LETTA n. 69/2013,  di fatto confermativa, in massima parte, delle disposizioni già previste dall’INPS ai fini della concessione delle agevolazioni contributive a favore delle cooperative.

Gli sgravi contributivi (a favore delle cooperative ex lege n. 240/1984, come da messaggio n. 6613 del 3 marzo 2006 e poi ulteriormente chiarito dai messaggi 8594 del 18 maggio 2012 e messaggio 20771 del 17 dicembre 2012), sono stabiliti (per tale tipologia di soggetti) che hanno la loro attività in  zone montane e/o svantaggiate.

Al riguardo si afferma che “il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone montane o svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zona di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa”.

La norma del d.l. n. 69 – articolo 32, comma 7 ter – introduce sostanzialmente i seguenti principi:

– alle cooperative di trasformazione e loro consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori non classificati montani o svantaggiati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono concesse le stesse agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, spettanti ai soci che coltivano o allevano il prodotto in zone montane o svantaggiate e successivamente conferito alle cooperative medesime;

– la modalità di calcolo, ai fini della determinazione della misura delle agevolazioni contributive spettanti alle cooperative, è definita secondo il metodo della proporzionalità tra quantità di prodotto coltivato o allevato dai singoli soci (e successivamente conferito alla cooperativa) e quantità dello stesso prodotto effettivamente trasformato;

– ai fini della formazione della percentuale di agevolazione contributiva spettante alle cooperative concorre anche il prodotto coltivato o allevato dai soci che si avvalgano di eventuali contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile stipulati in zona di montagna o in zone svantaggiate;

– non si dà luogo ad eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente all’entrata in vigore della norma interpretativa.

Nel silenzio della norma, l’INPS ritiene che nessun nuovo principio sia stato introdotto in merito ai criteri di determinazione delle quantità di prodotto che danno origine alla spettanza delle agevolazioni contributive.

L’INPS infine rileva che ai fini del corretto riconoscimento delle agevolazioni contributive, vengono confermate integralmente le norme fornite con i messaggi n. 8594 del 18 maggio 2012 e 20771 del 17 dicembre 2012, con l’unica eccezione della frase contenuta nel messaggio 8594/2012 “I citati benefici contributivi non spettano, in ogni caso, per i prodotti che, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario”, che qui si intende, per effetto della norma di interpretazione autentica, definitivamente superata.

fonte IPSONEWS.

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