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Risoluzione n. 33/E del 15 marzo 2011.
L’Agenzia delle Entrate dopo varie richieste di chiarimenti ricevute circa l’ambito applicativo della c.d. agevolazione prima casa in presenza di successione o donazione a più soggetti di un unico immobile ed in riguardo alle eventuali cause di decadenza e connessi effetti, ha risposto tramite la risoluzione in oggetto.
Nella risoluzione l’Agenzia ha richiamato l’art. 69 co.3 della legge 21 11 2000 n.342 che ha disposto che “Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse,derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
Il successivo comma 4° ha stabilito che l’erede interessato ha l’obbligo di dichiarare nella sucessione o donazione il possesso dei requisiti e condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione prima casa.
In caso di dichiarazione mendace, che possa riguardare la circostanza di aver già usufruito dell’agevolazione a nome proprio, è solo quest’ultimo che subirà le relative conseguenze civili e penali e non gli altri coeredi.
Il legislatore in riguardo alle successioni e donazioni, ha esteso il beneficio a tutti gli eredi e donatari anche se non in possesso dei requisiti in forza della circostanza del possesso degli stessi in capo al solo dichiarante.
Ciò significa che possono beneficiare dell’agevolazione anche quei coeredi che avevano in precedenza usufruito del beneficio fiscale per l’acquisto di altro immobile quale prima casa.
CASI
1) L’erede dichiarante produce una dichiarazione mendace per usufruire dell’agevolazione.
Nel caso di dichiarazione mendace del dichiarante le conseguenze saranno:
- Per ciò che riguarda la dichiarazione mendace, essa ovviamente potrà essere imputata al solo erede dichiarante che perderà il beneficio FISCALE oltre a subire il rilievo penale;
- Sulla base di tale falsa dichiarazione anche gli altri coeredi non dichiaranti decadranno dal beneficio con recupero dell’imposta in quanto il requisito non era esistente ab origine.
2) L’erede dichiarante non trasferisce la residenza nell’immobile entro 18 mesi dall’acquisizione dello stesso.
Anche in questo caso opera la decadenza dal beneficio, quando appunto il dichiarante non trasferisce entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile medesimo, ma In tal caso il recupero dell’imposta e le relative sanzioni saranno interamente ed esclusivamente a carico del dichiarante e non degli altri coeredi.
3) L’erede dichiarante entro i 5 anni vende l’immobile e non procede al riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire a prima casa.
Anche in questo caso, si avrà la decadenza per intero del beneficio, con recupero dell’imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo al solo dichiarante.
4) Un coerede non dichiarante vende la sua quota di proprietà.
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di cessione entro i 5 anni dell’immobile oggetto dell’agevolazione da parte di un coerede/donatario non dichiarante l’Agenzia ritiene che in questo non vi sia decadenza dal beneficio fruito neanche in capo al solo soggetto che ha ceduto l’immobile.
Pertanto, i coeredi/donatari non dichiaranti, usufruendo dell’agevolazione, senza averla espressamente richiesta non avranno decadenza dal beneficio.
Peraltro ad essi non è data la possibilità di optare per una diversa tassazione, in quanto l’agevolazione è concessa in modo unitario e con pagamento una tantum delle imposte ipotecarie e catastali sull’atto di trasferimento dell’immobile ceduto per successione.