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Agevolazione prima casa: decadenza.

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#pinomerola

Decade dall’agevolazione prima casa chi non trasferisce la residenza entro i 18 mesi.

L’acquirente di un abitazione, che ha manifestato  nell’atto di compravendita la volontà di trasferirvi la propria residenza per beneficiare dell’agevolazione prima casa, è vincolato a tale azione, in quanto presupposto, per usufruire (subito) del pagamento ridotto (delle imposte indirette) ─ costituente l’agevolazione stessa ─ prevista per l’acquisto della prima casa,  a pena di decadenza.

La Corte di cassazione ha stabilito con Sentenza datata 18-9-2013 n° 21282, che coloro che acquistano un immobile ad uso abitativo, dichiarando in atto di trasferire la propria residenza nel suddetto immobile, entro 18 mesi dal rogito notarile, ed al fine di beneficiare dell’agevolazione fiscale sulla prima casa, nel momento in cui non rispetta tale obbligazione (presupposto dell’agevolazione prima casa) DECADE dal bonus fiscale, inderogabilmente, dovendo restituire le maggiori imposte non versate alla data del rogito.

Non potrà difendersi opponendo altre requisiti, come nella fattispecie di causa, “il fatto di esercitare la propria attività nel comune di ubicazione dell’immobile” che di fatto vorrebbe provare l’utilizzo dell’abitazione quale propria dimora.

Con la decadenza dal beneficio “prima casa”, gli sono state recuperate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria rispetto allo sconto avuto all’atto di acquisto.

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