Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale – Regime IVA – Pareri – Consulenze IVA 2012
1) Interpretazione art. 27 D.L. 78/2010 (L. 122/2010) – Chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all’archivio informatico VIES – Il quesito dell’ istante è relativo al regime IVA da applicare ad un acquisto di beni (pannelli fotovoltaici), da una società estera che ha emesso regolare fattura con dicitura “transazione intracomunitaria – esente IVA”. La società italiana, tuttavia, non ha presentato tempestivamente la domanda di iscrizione al VIES, quindi il numero di partita IVA comunicato al fornitore non è valido per queste operazioni. Pertanto, l’Agenzia risponde che l’art. 35 D.P.R. 633/72 ( come modificato da art. 27 comma 1 D.L. 78/2010 – ora L. 122/2010 ), obbliga il soggetto passivo, a richiedere l’autorizzazione agli uffici della stessa, attraverso la procedura di iscrizione all’archivio informatico (VIES), con una Istanza (art. 35 : comma 2 lett. E-bis; comma 7-bis. D.P.R. 633/72), mentre ad inizio attività, contestualmente alla dichiarazione IVA. L’Ufficio adito, dovrà, entro trenta giorni, comunicare il provvedimento autorizzativo o di diniego. Qualora nulla pervenga, l’utente sarà comunque iscritto al registro, a partire dal trentunesimo giorno successivo all’istanza. Naturalmente, il soggetto passivo, nel periodo suddetto, potrà validamente operare, solo per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Qualora questi non si attenga alla normativa, porrà in atto un’operazione assoggettabile ad IVA ma senza che essa compaia in fattura. In questo caso l’acquirente, italiano, non è autorizzato a procedere alla doppia annotazione della fattura comunitaria nel ‘registro delle fatture emesse’ e nel ‘registro degli acquisti’, dato che non è applicabile il meccanismo dell’inversione contabile. Ciò determina da parte del fornitore estero una illegittima detrazione di imposta e l’obbligo per l’acquirente interno di ‘pagare’ l’IVA; inoltre saranno per entrambe le aziende comminate sanzioni (per l’Italia, vedere art. 6 D.Lgs. 471/97). Riassumendo: qualsiasi rapporto di fornitura, sia in acquisto sia in vendita, di merci e/o servizi, intrattenuto con aziende comunitarie, deve essere preventivamente autorizzato mediante apposita Istanza o contestualmente alla dichiarazione di inizio attività-IVA; una volta autorizzati, si permette alla azienda italiana di compiere operazioni comunitarie, emettendo/ricevendo fatture ‘in esenzione IVA; l’anticipazione delle operazioni di vendita/acquisto a prima della effettiva iscrizione, comporta il pagamento dell’IVA, che non è stato effettuato e ad essere sottoposti a sanzione.
2) -Risposta al seguente quesito: quale sia il giusto trattamento tributario, ai fini del regime IVA, delle operazioni poste in essere da una cooperativa agricola che commercializza i prodotti conferiti dai Soci. Nel dettaglio: il socio conferisce i prodotti nella cooperativa ed emette una fattura di ‘acconto’, poiché non è conoscibile il prezzo finale; la cooperativa cede a terzi i prodotti al prezzo finale emettendo loro fattura; successivamente la cooperativa stabilirà, in base a quantità e qualità dei prodotti conferiti, l’importo da liquidare al socio; questi emetterà fattura per la differenza, con riferimento il prezzo finale determinato dalla cooperativa. E’ una mera attività di connessione con quella svolta dai soci (art. 2135 c.c.) e pertanto non dovrebbe, secondo la soluzione prospettata dalla istante, essere sottoposta a fatturazione ‘quale servizio’ reso ai soci. L’Agenzia ricorda che, l’art. 34 comma 2 D.P.R 633/72, considera la cooperativa agricola quale produttore agricolo con regime speciale (con opzione per quello ordinario); pertanto, in base a tale connessione soggettiva, è corretta l’affermazione dell’istante che ritiene le attività prestate ai soci, quale mera commercializzazione per loro conto e non assume rilevanza di autonoma prestazione di servizi.
3) -Risposta a quesito: La ‘X srl’ produce ecommercializza piattaforme elevatrici che consentono di sormontare i dislivelli sul piano stradale, nel rispetto della normativa predisposta per il superamento delle barriere architettoniche (L. 13/1989). L’istante ritiene che sia, a norma, applicare l’IVA al 4%, prevista al punto 31 tab. A D.P.R. 633/72 : “….per servoscala e altri mezzi simili….”, considerato che una direttiva CE assimila le piattaforme elevatrici a questi mezzi di sollevamento ad uso generale. Inoltre, lo stesso ritiene che, questa aliquota ridotta possa applicarsi anche nell’ipotesi in cui l’ acquirente non sia il disabile. La Direzione dell’Agenzia, ritiene che i prodotti commercializzati dall’istante possano beneficiare (come prospettato), della aliquota ridotta al 4%, sempre che corrispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa richiamata.
4) -Circolare dell’Agenzia: il primo dicembre di quest’anno (2012), è entrata in vigore (sostituendo il ‘regime IVA per cassa’ del D.L. 185/2008 -L. 2/2009), la ‘liquidazione IVA secondo la contabilità di cassa’ (cosiddetto regime IVA ‘cash accounting’) , (art. 32-bis D.L. 83/2012 modificato da L. 134/2012). Questo ‘regime’ riguarda le cessioni di beni e le prestazioni effettuate da soggetti passivi con volume di affari non superiore a due milioni di euro, (conteggiandovi tutte le operazioni attive sia assoggettate per cassa che escluse). Esso consente di differire l’esigibilità dell’IVA per coloro che operando nell’esercizio di impresa, arte o professione, (ma anche per Enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale svolta), effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili, nei confronti di cessionari o committenti che a loro volta agiscono nell’esercizio di impresa/arte/professione. Il differimento di esigibilità ha comunque per limite il decorso di un anno dal momento della effettuazione dell’operazione (art. 6 D.P.R 633/72) o nel caso di ‘fattura differita’, questo decorre dal momenti della spedizione o della consegna (merce). Qualora i cessionari/committenti siano assoggettati a procedure concorsuali, le operazioni effettuate nei loro confronti, qualora la procedura si sia avviata prima del decorso di un anno, avranno il beneficio della ‘sospensione’ dell’IVA fino all’effettivo incasso. La detrazione per gli acquisti, sorge al momento in cui i relativi corrispettivi siano pagati o comunque decorso un anno dal ricevimento fattura. Le operazioni escluse dal ‘Regime del Cash Accounting’:
a)- Le operazioni effettuate nella applicazione dei ‘Regimi speciali’:
-Regime monofase (art. 74 D.P.R. 633/72);
-Regime agricolo e attività connesse (art.34 e 34-bis, D.P.R 633/72);
-Regime del margine per beni usati (art.36 D.L. 41/1995);
-Regime agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/72).
b)- Operazioni effettuate nel settore dell’agriturismo (art. 5 comma 2 L. 413/1991),. Comunque, previa separazione delle attività (art. 36 D.P.R. 633/72), il regime speciale IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate applicando le regole IVA comuni ai soggetti che adottano sia il regime speciale che il regime ordinario.
c)- Operazioni di cui all’art. 6 comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/72: per queste, il differimento è disposto in ‘via ordinaria’ ( e senza limite annuale). Tra di esse:
-Cessione di prodotti farmaceutici – numero114), terza parte, tab. A farmacisti;
– Cessione beni/prestazione servizi a soci/associati/partecipati (art. 4 co. 4 stesso Dpr);
– Cessione/prestazione allo Stato/Organi statali/Enti pubblici territoriali/CCIAA/Università/USL/Aziende Ospedaliere….. (qui il ‘regime della esigibilità differita è la norma; altrimenti occorre indicare in fattura ‘IVA ad esigibilità immediata’).
d)- Operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che assolvono all’IVA con il ‘meccanismo della inversione contabile’ (‘reverse charge’).
—-Individuazione delle modalità per l’esercizio dell’opzione ‘Regima IVA per cassa’:
1)-CHI: I soggetti che nell’anno solare precedente o ad inizio della propria attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a due milioni di euro;
2)-COSA FARE: Si desume dal ‘comportamento concludente’ del contribuente ed è comunicata (art. 2 D.P.R. 442/97), nella prima dichiarazione annuale ai fini IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata; sulle fatture va riportata l’annotazione ‘IVA per cassa – art. 32-bis D.L. 83/2012’;
3)- EFFICACIA: Dal primo gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione o data di inizio dell’attività;
4)- DURATA: vincola per almeno un triennio-l’opzione resta valida salvo revoca espressa (con le stesse modalità della scelta).