Agenzia delle Entrate: Regime fiscale del reddito da lavoro prodotto in Svizzera

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Chiarimenti in merito all’annosa questione sul regime fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto da soggetti frontalieri che svolgono la prestazione lavorativa in Svizzera. L’intervento normativo deriva con la Risoluzione 38/E pubblicata il 28 marzo dall’Agenzia delle Entrate con cui il Senato della Repubblica ha approvato un Ordine del Giorno con il quale si “impegna il Governo a considerare frontalieri di fascia coloro che risiedono in uno dei comuni indicati nei decreti inerenti il ristorno previsto dall’accordo sui frontalieri ITA-CH che si recano per lavoro in uno dei Cantoni Vallese-Ticino-Grigioni.”. Richiamando la pregressa disciplina contenuta articoli 1 e 2 dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974 e il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emesso il 4 agosto 2016 la qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto  in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

Ne consegue che, qualora, il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, troverà applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione Svizzera. In tale ipotesi, l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e applica la franchigia di € 7.500, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Riconosce, inoltre, il credito per le imposte pagate all’estero e, in particolare, ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR il credito verrà riconosciuto riducendo l’imposta estera in misura corrispondente al reddito all’estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.

Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – delle rimunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni.”(articolo 2 “Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974”)

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