Con Circolare 11/E pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è definitivamente entrato in vigore il nuovo regime di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata. Ciò viene a determinare una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione”. Si tratta, in pratica, di una misura volta a razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili, venendo ad introdurre “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”. Come afferma la stessa Circolare 11/E, questo nuovo regime di contabilità per le imprese di piccola dimensione che nel nostro Paese costituiscono la “spina dorsale” del nostro Paese, prevede la determinazione del reddito con il criterio di cassa, venendo a risponde all’esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dagli sfasamenti temporali nella gestione dei pagamenti. Si tratta, in pratica, di porre fine al problema che, quotidianamente, interesse la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano: il c.d. credit crunch o stretta creditizia.
L’amministrazione tributaria ha la finalità di avvicinare il momento di riscossione dell’obbligazione del debito tributario con il momento in cui l’impresa ha la dotazione e la disponibilità di mezzi creditizi per saldare il debito e l’obbligazione. Ma chi interesserà questo nuovo regime? Come sancito dalla stessa Circolare 11/E sono ammessi alla contabilità semplificata, i seguenti soggetti: persone fisiche che esercitano imprese commerciali; imprese familiari e aziende coniugali; società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); società di armamento e le società di fatto; enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata qualora i ricavi “percepiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”. In pratica, secondo il principio di cassa, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.
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