L’obbligo dello Spesometro è stato introdotto dall’art. 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78, che ha previsto l’invio telematico di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva (cessioni ed acquisti di beni, prestazioni di servizi rese e ricevute) da intendersi al netto dell’Iva. Lo spesometro è lo strumento di contrasto all’evasione fiscale che ha stabilito l’obbligo di comunicare, per via telematica, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad euro 3000: le scadenze, la compilazione del modulo, cosa inserire nella comunicazione. Con il provvedimento n. 57490/2017 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state avviate le operazioni IVA 2014 e sono in partenza ben 28.440 avvisi volti a invitare tali contribuenti, per i quali risultino incongruenze, a sanare le anomalie e le discrepanze tra quanto dichiarato e quanto dovrebbero realmente dichiarare. Ciò prevede sanzioni ridotte e consente di regolarizzare la propria posizione fiscale al fine di evitare ulteriori azioni conseguenti ai controlli fiscali avviati dall’Agenzia delle Entrate.
In arrivo migliaia di nuovi inviti al ravvedimento operoso per anomalie risultanti dal controllo incrociato tra Spesometro e volume d’affari dichiarato. Come comunicato ieri da Agenzia delle Entrate con Provvedimento prot. 58793 sono state rese disponibili le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Con riferimento a tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, alle fatture ricevute e registrate, i contribuenti devono trasmettere i seguenti dati riferiti al singolo documento: i dati identificativi del cedente/prestatore; i dati identificativi del cessionario/committente; la data del documento; la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione); il numero del documento; la base imponibile; l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
È stato approvato l’allegato Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” (di seguito “Modello”) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con le relative istruzioni, composto da: il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; il quadro VP. La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA mediante il “Modello” è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno dei professionisti abilitati.
Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, viene stabilito che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni del Fisco arriveranno via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei contribuenti interessati e conterranno informazioni circa la posizione fiscale del contribuente, così da dargli tempo ed elementi utili per giustificare, eventualmente, le presunte anomalie o provvedere con il nuovo ravvedimento operoso, usufruendo di sanzioni ridotte.