Commentiamo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E.
La circolare chiarisce che gli Enti Pubblici e le società commerciali possono partecipare o costituire associazioni ONLUS che a loro volta agiscono quali soggetti autonomamente identificabili, ai fini fiscali, quale Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Ciò anche se questi enti esterni svolgono un ruolo di indirizzo predominante all’interno della medesima ONLUS COLLEGATA.
Sono escluse da questa la possibilità Le ONG (Organizzazioni non governative), per le quali la legge speciale vieta espressamente la partecipazione in esse da parte di enti pubblici o società commerciali.
I trust cosidetti opachi, ossia quelli che non hanno la trasparenza ed individuazione dei beneficiari del reddito prodotti dal primo, possono avere la qualifica di Onlus, poiché il reddito è imponibile direttamente in capo al trust medesimo come succede con il regime delle Onlus.
Non spetta invece la qualifica di ONLUS ai TRUST “c.d. trasparenti”, dove sono ben individuati i beneficiari di reddito. Ciò in quanto a godere del regime di favore sarebbero gli stessi soggetti beneficiari del reddito (prodotto dal Trust) e non il Trust rivestito da Onlus.
L’aspetto non lucrativo delle ONLUS che impone loro di svolgere le attività in precisi settori socialmente rilevanti, permettono in ogni caso alle Onlus di avere partecipazioni in un’impresa sociale: infatti, la partecipazione non altera la natura solidaristica della Onlus.
Le organizzazioni di volontariato hanno il vantaggio dell’esonero “dell’imposta di registro” per gli atti costitutivi anche formati antecedentemente all’iscrizione nei Registri di Volontariato tenuti presso le Regioni o Province Autonome a condizione che comunichino tempestivamente e successivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta iscrizione in tali registri, requisito per il quale precedentemente avevano richiesto l’esonero dall’ imposta.