Entro venerdì 31 marzo 2017 i soggetti che nel 2016 hanno corrisposto utili devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l’apposito modello di certificazione CUPE. Coloro che ricevono la certificazione CUPE devono conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi 730/2017. L’obbligo di certificazione riguarda la corresponsione di:
- utili: per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti e le distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili (art. 47, c. 1 Tuir). Nella sezione IV del modello CUPE vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Il CUPE viene rilasciato da:
- società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir),
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa,
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati,
- imprese di investimento e agenti di cambio,
- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o valori mobiliari.
La certificazione CUPE da rilasciare entro il 31 marzo deve avere ad oggetto i seguenti proventi derivanti da:
- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
- contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro),
- contratti di cointeressenza,
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Il trattamento fiscale in capo ai soci che percepiscono gli utili deliberati dall’assemblea dipende dalla natura del soggetto, e dalla tipologia della partecipazione posseduta.