Entro il 31 dicembre 2017 tutti gli Agenti e i rappresentanti di commercio che si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o terzi, possono richiedere al proprio committente, preponente o mandante l’applicazione della ritenuta in misura “ridotta”.
È quanto sancito dal primo comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, il quale sancisce che società di capitali, società di persone, imprenditori individuali (eccetto le imprese agricole) che corrispondono provvigioni per le prestazioni continuative ed occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta dai soggetti percipienti.
La ritenuta stessa deve essere versata nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (23%) e la base imponibile della ritenuta è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni.
Nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti che si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse.
Ai fini dell’applicazione della ritenuta, i soggetti interessati possono svolgere espletare la propria attività di business sia come imprenditori individuali, sia avvalendosi di organizzazioni societarie (società di persone o di capitali) ovvero di altre forme organizzative come le Associazioni o i Condomini.
La normativa prevede che ai sensi del comma 8 dell’articolo 25-bis, l’effettuazione della ritenuta sia applicabile anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
A seconda dei casi, la ritenuta sarà a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai soggetti percipienti.
Per quanto concerne i casi di esclusione, occorre tenere in considerazione anche del dettato normativo contenuto al comma 5 dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973 dato che la suddetta ritenuta a titolo di acconto non si applica alle provvigioni percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese “direttamente” alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- da consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro;
- dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame.
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