Proponiamo modello di locazione commerciale con cedolare secca come previsto dalla legge di bilancio:
Contratto di locazione ad uso non abitativo l. 27/07/1978 n. 392.
con cedolare secca ai sensi dell’art. 1 c. 59 legge 145 30-12-2018
Con la presente scrittura privata, redatta in 2 copie originali, da valersi ad ogni effetto di legge,
-) il sig. ………….. nato a ………………………. ( ..) il …………………………… e residente in ………………………. via …………………………………, con codice fiscale n. ………………………………………..;
-) e il sig. ……………………….. nato a ……………………… (…) il …………………… e residente …………………………………………………………………………, con codice fiscale n. …………………………..;
d’ora in poi denominati locatori;
– proprietari al 50% dei locali commerciali identificati al ……………………………………………… in due distinte e seguenti unità catastali:
1)- cat. C1 classe 12 particella n. ………………….. sub …. ……………………………………….. con rendita catastale di euro …………………;
2)- cat. C2 classe 3 particella n. ………………….. sub …. ……………………………………….. con rendita catastale di euro …………………; pertinenza del precedente
DECIDONO DI CONCEDERLI IN LOCAZIONE
al sig. ………………………………………… nata a ……………………….. (sa) il ………………………….. ed ………………………………………………………… residente ………………………………………………………………………….. ……………… C.F.: ……………………………………………..; allo scopo di esercitarvi l’attività commerciale di pizzetteria e rosticceria.
Il ……………………………………………….. espressamente accetta i locali affittati nelle condizioni in cui si trovano, come visti e piaciuti, di proprietà esclusiva dei LOCATORI, ai seguenti patti e condizioni,
Art.1) I locatori consegnano al conduttore l’immobile commerciale suddetto nello stato in cui si trova; e Il conduttore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di trovarlo idoneo per l’uso che intende farne.
Art.2) Il conduttore prende in consegna l’immobile, ed osserverà la diligenza dell’uomo medio nel servirsene per l’uso determinato nel contratto e a darne il corrispettivo nei termini convenuti.
Art.3) La locazione avrà la durata di anni 6 (+ 6 rinnovabili) dal 01-03-2019 al 28-02-2025, L’IMMISSIONE NEL POSSESSO GIURIDICO, A SEGUITO DEL PRESENTE CONTRATTO DI LOCAZIONE, AVVERRA’ A DECORRERE DAL 01/03/2019. Alla scadenza SUDDETTA e in assenza di disdetta da parte del conduttore si rinnoverà per egual periodo.
Art.4) Il conduttore ricorrendo gravi motivi potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 mesi da comunicare ai LOCATORI esclusivamente a mezzo raccomandata a/r.
Art.5) Il conduttore, senza il consenso scritto dei LOCATORI, non potrà in nessun caso sublocare l’immobile nè cedere il contratto di locazione, anche a seguito di affitto o cessione dell’intera azienda. Rimane espressamente vietato, comunque, l’uso diverso da quello previsto nel contratto presente cioè l’attività di pizzetteria rosticceria, costituendo questa clausola risolutiva espressa.
Art.6) Il canone viene liberamente stabilito in euro 7.200,00 annui pari ad euro 600,00 mensili, che il conduttore verserà ai LOCATORI a mezzo assegno non trasferibile o bonifico bancario, anticipatamente entro il 5 di ciascun mese solare.
Art. 7) Qualora per due mensilità non verrà corrisposto il canone pattuito nei termini qui stabiliti, interverrà la clausola risolutiva espressa ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del cod.civ., accettando, la locatrice, l’esecutiva dello sfratto senza adire le vie legali, a semplice raccomandata dei locatori, che chiedono il rilascio dei locali per morosità.
Il conduttore non potrà sospendere il pagamento del canone per qualsiasi ragione o controversia e non potrà far valere eccezioni se non dopo il pagamento del canone, essendo questo oggetto di separato giudizio delle parti.
Art. 8) E’ stato previsto deposito cauzionale pari a 1200,00 euro che produce interessi attivi in ragione del tasso legale ….e sarà restituito solo alla fine della locazione previo controllo di eventuali danni arrecati all’immobile per i quali in tal caso sarà effettuata perizia per valutare quanto il locatore risolto, dovrà versare ai locatori. Il deposito cauzionale qui quietanzato pari a 1200 euro non potrà essere mai utilizzato in conto canoni nel corso della locazione commerciale.
Art. 9) Sono a carico del conduttore tutte le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria concernenti l’immobile locato quali guasti di impianti, murature portanti e non, guasti derivanti da eventi atmosferici anche se non riconducibili a comportamenti negligenti del conduttore.
Art.10) EVENTUALI LAVORI STRAORDINARI E STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’, PREVIAMENTE AUTORIZZATI DAI LOCATORI, SARANNO SOSTENUTI PER INTERO DALLA CONDUTTOTRICE. SI PRECISA CHE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LA STESSA NON POTRA’ CHIEDERE LA RESTITUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L’ADATTAMENTO O SISTEMAZIONE DELL’IMMOBILE IN OGGETTO ALL’ATTIVITA’ DA ESERCITARE;
Art.11) In ogni caso sono interamente a carico delIl conduttore le spese relative alla gestione amministrativa, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione DELLA PROPRIA ATTIVITA’, nonché la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica, degli oneri amministrativi e di sicurezza di cui al D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412. Sono, ancora a carico del conduttore tutte le spese occorrenti al mantenimento dell’immobile stesso idoneo all’uso commerciale cui è destinato, opere che Il conduttore si obbliga ad eseguire nel rispetto delle norme civilistiche, urbanistiche ed amministrative in vigore. I LOCATORI non hanno e non avrà alcuna responsabilità per eventuali dinieghi o revoche di licenze. Il conduttore della predetta attività che eserciterà nei locali affittati, sarà direttamente responsabile per danni causati all’immobile derivanti da esclusiva sua negligenza.
Art.11) Il locatore esonera espressamente i locatori da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti o omissioni di terzi, o da interruzioni incolpevoli dei servizi.
Art.12) Il conduttore dovrà consentire l’accesso al locale commerciale affittato ai due proprietari anche distintamente, ove lo stesso ne abbiano – motivandola – ragione.
Art.13) Cedolare secca. I locatori optano per la tassazione alternativa introdotta anche per le locazioni commerciali a seguito dell’entrate in vigore della legge 145 del 30-12-2018 legge di bilancio 2019, l’art. 1 comma 59 stabilisce che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019 aventi ad oggetto unita’ immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, puo’, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento.
Ai fini dell’applicazione della cedolare secca, Il conduttore non è tenuta al pagamento di imposta di registro e imposta di bollo, né è tenuta a corrispondere l’incremento annuale ISTAT.
Art.14) Il conduttore si obbliga a fine locazione, a restituire l’immobile in buono stato di manutenzione.
Art.15) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali QUI AFFITTATI IN SAPRI VIA C.PISACANE N. 18 E 20 e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Art.16) I locatori e Il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (legge 31-12-1996 n. 675);
Letto, approvato e sottoscritto.
I LOCATORI IL CONDUTTORE
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A mente dell’art. 1342, comma 2, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti vessatori come gli articoli relativi al canone di locazione (art.7), morosità (art. 8) e responsabilità, lavori di adeguamento.
I LOCATORI IL CONDUTTORE
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