Il 31 marzo 2011 è l’ultimo giorno entro il quale i soggetti che hanno avuto costi per riqualificazione energetica iniziati nel 2010 e completati nel 2011, ed intendono usufruire dell’agevolazione del 55%, debbono inviare:
- All’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione per via telematica.
- all’ENEA, entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori, la documentazione riguardante i lavori eseguiti.
In caso di omissione del primo adempimento non vi è decadenza del diritto alla detrazione ma solo una sanzione amministrativa comminata nella misura che va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 2065,00, mentre l’omesso invio della documentazione all’Enea è condizione essenziale per la fruizione del beneficio e il diritto alla detrazione del 55%, che in mancanza costituisce perdita dello stesso.
Fonte: Il sole 24 ore.