ACE: Aiuto capitalizzazione aziende. Anche la rinuncia al credito dei soci da' diritto alla detassazione.

47
La Manovra Monti, con l’art. 1 D.L. 201/2011, ha introdotto l’A.C.E., che consiste nella detassazione ai fini IRES/IRPEF del 3%, goduto dal soggetto conferitario, sugli utili reinvestiti nell’azienda o sui versamenti in conto capitale eseguti dai soci (senza diritto di restitutuzione). Come già scritto nel nostro articolo del 6-12-2011.
Lo scopo della disposizione agevolativa è quello di patrimonializzare le aziende italiane, mediante l’apporto di mezzi propri anzichè  di finanziamenti di terzi, ed al fine di innescare la crescita e lo sviluppo.
E’ da ritenersi applicabile ai fini della valenza della norma anche la “rinuncia al credito” che il socio vanta verso la società.
Tipico esempio si ha quando il socio, per particolari esigenze dell’azienda, rifonde nelle casse sociali, a titolo di finanziamento, propri capitali, per poi riprenderli nel momento in cui non occorrono più.
In riferimento alla possibilità del socio di rinunciare al suo credito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2009, che chiariva un analoga norma agevolativa disposta dal DL 78/2009, aveva affermato che godevano del beneficio solo gli aumenti di patrimonio sociale di natura reale, ossia effettuati mediante l’erogazione di nuove risorse finanziarie. Tra gli aumenti di patrimonio oggetto di agevolazione, era prevista anche la suddetta “rinuncia al credito del socio”, purchè incodizionata.
Quindi nel caso in cui un socio della Vostra società, abbia rimesso all’azienda, a titolo di  finanziamento o prestito, somme occorrenti per particolari operazioni, la società potrà godere della detassazione prevista dalla nuova norma di cui  all’art. 1 del Decreto Monti, nel momento in cui con apposito atto, (quale può essere  un verbale di assemblea dei soci) “rinunci incondizionatamente”  al suo credito, e la posta di debito indicata in bilancio venga stornata ad “altre riserve patrimoniali”.
In tal modo la società godrà della detassazione pari al 3% dell’importo rinunciato.
(Visited 1 times, 1 visits today)

_________________________________

_________________________________



LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here