Acconto iva – 27 dicembre 2017 – Metodo storico, previsionale o analitico … senza moneta si va al ravvedimento…

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L’acconto IVA E’ UNA DELLE ULTIME E PIU’ IMPORTANTI SCADENZE DELL’ANNO CADENDO IL 27 DICEMBRE, UN’ODIATO VERSAMENTO PROPRIO A RIDOSSO DELLE FESTE NATALIZIE, FORSE INDIGERIBILE PROPRIO PER QUESTO, MA LO STATO E LA SUA VORACITA’ NON CONOSCONO SOSTA.

I contribuenti, obbligati al versamento  sono le imprese individuali, società di persone, società di capitali, professionisti, e in generale tutti i SOGGETTI IVA CHE OPERANO IN REGIME NORMALE TENUTI ANCHE AD EFFETTUARE LIQUIDAZIONE, COMUNICAZIONE E VERSAMENTO DELL’IVA PERIODICA MENSILE O TRIMESTRALE. L’ACCONTO IVA PROPRIO PER QUESTO E’ RELATIVO AL 12° MESE O AL 4° TRIMESTRE DELL’ANNO, IL CUI SALDO DOVRA’ ESSERE PAGATO AL 16 MARZO 2018 O UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

PER TAL MOTIVO LO STATO DICE: “VISTO CHE TU CONTRIBUENTE HAI INCAMERATO IVA CHE MI DEVI VERSARE, UNA PARTE LA CALCOLIAMO PER UN ACCONTO APPUNTO SULL’ULTIMO MESE O ULTIMO TRIMESTRE, E POI AL CALCOLO DEL CONGUAGLIO SI VEDE SE DEVI AGGIUNGERE UN ALTRO PAGAMENTO PER L’IVA DELLO STESSO PERIODO O HAI VERSATO UN IMPORTO MAGGIORE DI QUELLO CHE DOVEVI E QUINDI AVRAI UN CREDITO DA UTILIZZARE….

Quindi i contribuenti obbligati ad effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici con cadenza “mensile”, hanno l’obbligo di versare entro il 27 dicembre, “a titolo di acconto sull’IVA DELLO STESSO mese ”, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (ex art 6, comma 2, della L. 405/1990), QUINDI CON METODO STORICO O PREVISIONALE.

Stesso obbligo ricade anche sui contribuenti che versano l’imposta con cadenza “trimestrale”. In tal caso occorre fare riferimento al “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’ anno in corso”.

Oltre a questi due metodi, il primo abbastanza forfettario visto che potrebbe essere minore o maggiore del dovuto,  in quanto calcolato in base a una percentuale fissa pari all’88% del dovuto dell’anno precedente senza verificare se nell’anno in corso sia simile o meno, e il secondo previsionale sul volume d’affari previsto …

Esiste il terzo metodo che appare il più preciso cosiddetto analitico che DETERMINARE LA MISURA DELL’ACCONTO IN BASE ALLE EFFETTIVE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 20 DICEMBRE, DAL 1 AL 20 DICEMBRE PER I MENSILI DAL 1 OTTOBRE AL 20 DICEMBRE PER I TRIMESTRALI, CALCOLANDO PER QUESTO LASSO DI TEMPO IVA A DEBITO – IVA A CREDITO E VERSANDO LE RISULTANZE PRECISE… QUI NON CI SONO PREVISIONI E’ TUTTO PRECISO E CORRISPONDENTE AL DOVUTO QUALORA DALLA DIFFERENZA SORGA UN DEBITO.

I contribuenti devono versare QUINDI l’acconto secondo un importo non inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi:

  1. Mediante calcolo con metodo “storico”, che determina l’acconto dovuto in misura pari al versamento effettuato o da effettuare sulla base dell’ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa all’ anno precedente;
  2. Mediante calcolo con metodo “previsionale”, che valuta l’importo da pagare in maniera presuntiva in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno “in corso” o in sede di dichiarazione annuale.
    Si ricorda ancora, che IN ALTERNATIVA, ESISTE UN’ALTRA POSSIBILITA’ CHE FORSE E’ LA MIGLIORE ossia la possibilità che i contribuenti possono calcolare l’acconto secondo il criterio  “ANALITICO O EFFETTIVO”, versando un “importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1 al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano L’IVA con cadenza mensile), ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale) ….

Tale ultima modalità di calcolo dell’acconto Iva è LA PIU’ CONSIGLIATA (che si basa sui valori effettivi emergenti dalla contabilità) è una semplificazione OTTIMA qualora non sussistano le condizioni per applicare il metodo “storico” o quello “previsionale”.

Sono esonerati dal versamento dell’ acconto Iva:

  1. Coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2017;
    2. Coloro che hanno cessato l’attività entro il 30/11/2017, se contribuenti mensili, O  entro il 30/09/2017 se contribuenti trimestrali;
    3. i forfettari ex legge 398/1991 ENTI NON LUCRATIVI CON PARTITA IVA;
    4. Coloro che svolgono attività di intrattenimento di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972;
    5. Coloro che hanno adottato il regime di vantaggio  per l’imprenditoria giovanile (art. 27 del D.L. 98/2011 A CUI NON SI PUO’ PIU’ ADERIRE MA RESTANO COLORO CHE L’HANNO FATTO NEGLI ANNI PRE-2015);
    6. I FORFETTARI FAMOSI ORA IN ESSERE OSSIA CHE hanno aderito al regime forfetario (articolo 1, comma 58, L. 190/2014) fermo restando il diritto a permanere nel regime a determinate condizioni –;
    7. Coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti Iva ad esempio poliambulatorio medico, medici di base, intermediari finanziari che normalmente in ogni caso non versano IVA;
    8. Infine coloro che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti di Pubbliche Amministrazioni con “split payment” e non dovendo pagare imposta a saldo non dovranno pagare neanche acconto iva..

Inoltre, non sono tenuti alla determinazione e versamento dell’ acconto Iva 2017, oltre ai produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, i contribuenti che presentano una base di riferimento “a credito”, intendendo per tali quelli che:

  • nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2016 presentavano un credito Iva (mensili),
  • nella liquidazione relativa al quarto trimestre 2016 presentavano un credito Iva (trimestrali “per natura”),
  • hanno evidenziato nella dichiarazione annuale relativa al 2016 un credito Iva (trimestrali “per opzione”),
  • ovvero i contribuenti che in via “presuntiva” evidenzieranno un credito nella dichiarazione annuale o nell’ultima liquidazione relativa al 2017.

Si ricorda, ancora, nel caso in cui il contribuente non avesse la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di acconto IVA, che sarà possibile traslare il pagamento mediante ravvedimento operoso versando a capienza finanziaria o in occasione del pagamento del saldo, LA SANZIONE DEL 3 O DEL 3,75% SULL’IMPORTO IVA CHE AVREBBE DOVUTO VERSARE AL 27 DICEMBRE MA CHE INVECE HA VERSATO AD ESEMPIO IN UNICO PAGAMENTO AL 16 MARZO 2018 (in tale occasione per evitare la maggior sanzione, potrà regolarizzazione l’omissione versando contestualmente sull’importo di acconto iva omesso al 27 dicembre, interessi legali calcolati giorno per giorno, e sanzione del 3 o 3,75% in base alle regole del ravvedimento operoso, potendo così evitare la maggior sanzione del 10% nel caso inadempiente aspetti l’avviso bonario o ancora peggio non ottemperando neanche al pagamento sull’avviso bonario la sanzione intera del 30% sull’importo dell’acconto IVA OMESSO IL 27 DICEMBRE PROSSIMO.

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