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Accise in regime di sospensione: una interessante sentenza della Corte UE

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#pinomerola

Interessante la sentenza della Corte EU

Atteso che le accise sui carburanti forniti da uno Stato membro della Comunità Europea, trasportato al destinatario finale in un altro Stato Comunitario, è dovuta a carico del destinatario, si è verificato un contenzioso tra il fornitore, nei Paesi Bassi e il Destinatario in Germania. Il fatto ha avuto origine da una discrepanza tra la quantità di carburante dichiarata alla partenza, in questo caso specifico, gasolio, e la quantità realmente ricevuta, risultante inferiore a quella in partenza. Chi deve pagare le accise per la quantità di carburante discrepante? La Ditta da cui il carburante è partito o il ricevente, destinatario del carico? La domanda appare banale, ma lo è solo in apparenza, in quanto sostanzialmente, le casistiche sono riducibili a due soltanto: in un caso, la quantità dichiarata uscita dallo stabilimento produttore , era diversa da quella realmente caricata; nel secondo caso, escludendo una frode da parte del ricevente, che rilevava alla presenza del trasportatore la diversa quantità ricevuta rispetto al dichiarato, una effettiva perdita del carburante in itinere. Evidentemente, si è realizzata una messa in commercio della quantità mancante ma dove, in quale dei due Stati? Non esistono prove reali a supporto di alcuna delle due ipotesi, ma qualcuno deve ben pagare le accise per il carburante mancante.

I giudici, dopo aver attentamente esaminato la vicenda, hanno deliberato che deve ritenersi immesso in disponibilità commerciale la quantità di carburante costituente la differenza tra quanto spedito e quanto ricevuto, ma l’immissione in disponibilità commerciale di tale quantità si deve imputare al ricevente, sebbene manchi la prova dell’immissione anomale nel Paese destinatario ma lo svincolo della sospensione dell’accisa si perfeziona con la consegna del prodotto, ancorchè in quantità difforme. Per questo motivo, lo svincolo dall’accisa, il cui vincolo ha avuto origine con l’inizio del trasporto, non può che realizzarsi al momento della consegna, non in alcun altro momento, quindi le accise complete, per il prodotto realmente consegnato e per la quantità risultante mancante, deve essere a carico della Nazione destinataria, risultando presunta l’immissione in disponibilità commerciale nel Paese destinatario.

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