LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO BASATO SULLA VERIFICA DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE DEL CONTO CORRENTE: I VERSAMENTI SONO CONSIDERATI RICAVI SALVO PROVA CONTRARIA.
La Corte di Cassazione in data 29-11-2013 ha depositato la Sentenza n. 26741, con cui ha stabilito che è valido l’accertamento basato sul controllo delle movimentazioni bancarie del contribuente non dichiarate ai fini delle imposte sui redditi, anche quando la C.T.U. ha ritenuto “che solo alcune delle operazioni effettuate potevano essere considerate sospette”.
L’avviso di accertamento notificato al contribuente, veniva da questi prontamente impugnato in commissione tributaria contestando i rilievi elevati dall’Ufficio e la ri-determinazione del reddito di impresa.
Alcuni verbali della GdF asserivano che la contabilità dell’impresa non era tenuta regolarmente, e recuperavamp “costi non documentati” e ricavi non fatturati, non essendovi traccia di fatture corrispondenti ai pagamenti eseguiti tramite banca, e documenti comprovanti gli incassi riscossi su conto.
La Commissione adita di primo grado, teneva conto della consulenza tecnica d’ufficio ed annullava il ricorso, come anche la commissione tributaria regionale.
L’UFFICIO a tal punto proponeva ricorso per Cassazione dove trovava accolte le sue ragioni circa la validità dell’accertamento.
La Corte di Cassazione nel dare ragione all’Ufficio si rifaceva alla disposizioni vigenti secondo le quali “i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili” e ribadisce che detta norma “attribuisce alle risultanze delle indagini bancarie un valore probatorio da ricondurre alle presunzioni legali fatta salva la prova contraria che incombe sul contribuente”.
In conclusione, aggiungevano i giudici di legittimità, “le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la quale ha ritenuto giustificate solo alcune delle movimentazioni bancarie, non appaiono idonee – a maggior ragione a fronte della irregolare tenuta delle scritture contabili – ad inficiare la fondatezza dell’intero accertamento essendo onere del contribuente dare puntuale e precisa giustificazione di ogni singolo movimento bancario e rientrando nei poteri del giudice tributario quello di rideterminare l’imponibile”.
nota:
Attenzioni quindi a documentare ogni operazione finanziaria in entrata e in uscita. I versamenti sul conto corrente quando non dichiarati o documentati, si considerano ricavi evasi.
Caso tipico è l’aiuto ricevuto in denaro da un familiare e versato sul proprio conto corrente bancario: “in caso di controllo ” l’importo verrà recuperato a tassazione a meno che il contribuente non abbia un documento che dimostri la provenienza della somma.
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