Una nuova sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito la «connessione logica per dichiarare l’accertamento legittimo» in imminente decadenza, quando anticipato per motivi di urgenza.
In particolare i giudici della Cassazione si richiamano alle disposizioni previste dall’art. 12 co. 7 della Legge n. 212/2000, e con la sentenza n. 20769 dell’11 settembre 2013, affermano “che proprio il nesso tra accertamento legittimo” per urgenza dovuta all’imminente termine di decadenza” è motivo valido e tale da rendere valida la notifica dell’accertamento, come emesso dall’Agenzia delle Entrate, prima dei 60 giorni dal Verbale di constatazione.
La causa tributaria verteva nello stabilire se i motivi di decadenza potessero integrare l’urgenza per “l’accertamento legittimo” quando notificato il 27 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, senza tener conto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate aveva argomentato che i motivi di urgenza, dell’emissione dell’accertamento anticipato, erano proprio da attribuire alla necessità di evitare la prescrizione del potere di accertamento.
Per il contribuente, di contro, il decadere del termine per l’accertamento al 31 dicembre dello stesso anno, non poteva “legittimare i motivi di particolare urgenza” tali da rendere valida la verifica, anche con il mancato rispetto del periodo di sessanta giorni previsto dall’art. 12 dello Statuto del Contribuente.