Nel giudicare un accertamento induttivo emesso dall’Agenzia delle Entrate – basato esclusivamente sull’applicazione di maggiori percentuali di ricarico sulle merci vendute – ed in mancanza del libro di magazzino, la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità dello stesso, presupposto all’imputazione di maggior ricavi non dichiarati. Sentenza n. 23096 del 14-12-2012.
FATTISPECIE DI CAUSA
Una società di persone, con esercizio di bar, riceveva avviso di accertamento induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/73 dopo una verifica della guardia di finanza che non aveva rinvenuto nella propria contabilità il libro magazzino obbligatorio in base all’art. 14 del DPR 600/73.
Il maggior reddito imputato ai soci e alla società, per quanto ad ognuno di loro spettanza, era stato rideterminato in base all’applicazione di una più alta percentuale di ricarico sulle merci vendute rispetto a quella applicata dalla società, contestata dai militari della Guardia di Finanza e confermata dall’Agenzia delle Entrate mediante l’emissione dell’accertamento induttivo ex art. 39 lett d) dpr 600/73.
La società ricorreva in CTP. La Commissione tributaria provinciale dichiarava illegittimo l’accertamento induttivo basato solo su indizi che non avevano il requisito della gravità, precisione e concordanza. Difatti l’intero accertamento poggiava solo sulle maggiori percentuali di ricarico che la Guardia di Finanza riteneva di dover applicare per quell’esercizio commerciale IN MANCANZA DEL LIBRO di MAGAZZINO.
Dopo che anche la Commissione tributaria regionale dava ragione al contribuente rigettando l’appello dell’Ufficio, “l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione”.
I giudici della Corte di Cassazione ribaltando le due sentenze di primo e secondo grado, accoglievano le doglianze dell’Ufficio, considerando legittimo l’accertamento induttivo basato solo sulle maggiori percentuali di ricarico accertate, anche in presenza di redditi dichiarati in linea con gli studi di settore ed argomentando le seguenti motivazioni:
Preliminarmente, la Suprema Corte di Cassazione, chiarisce che consolidata giurisprudenza in materia di accertamento ha stabilito che, in caso di scritture contabili irregolarmente tenute è legittimo l’accertamento emesso in base al metodo induttivo, puro o analitico-extracontabile ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973.
Nelle motivazione la Cassazione recita “Per la determinazione dei maggiori ricavi sono sufficienti «dati e notizie raccolte o conosciute tra le quali sono comprese il volume d’affari dichiarato dall’impresa e la redditività media del settore specifico in cui opera l’azienda»; e questo anche in seguito ad omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino che sono occorrenti per determinare le variazioni che si sono manifestate tra le rimanenze iniziali e quelle finali.
L’ art. 39 comma 2 lett. d) del D.P.R. 600/1973 dispone che “l’ufficio determina il reddito d’impresa in base ai dati e alle notizie -comunque raccolte – o di cui si ha conoscenza , con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili ( in quanto esistenti) e di avvalersi anche di presunzioni semplici , “quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni” accertate ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili (risultanti dal verbale di ispezione) sono così gravi , numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse.”
In mancanza della tenuta del libro magazzino, quindi l’ufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito d’impresa, anche in presenza di ricavi dichiarati in linea con gli studi di settore, in quanto ciò non limita il potere di accertamento da parte dell’Ufficio.
L’occultamento di maggior imponibile può emergere da altri elementi, come l’irregolarità delle registrazioni contabili anche in riguardo alla mancata tenuta della contabilità di magazzino.
Una ricostruzione logica su cui è basato l’accertamento induttivo che chiaramente non fa una piega. La società non ha contestato le presunzioni contenute nell’accertamento, con altri elementi che potessero sconfessare l’adozione di una percentuale di ricarico maggiore di quella applicata.
La sentenza della Cassazione in commento, che ritiene legittimo l’accertamento induttivo basato sul ricarico medio di settore è un caso sporadico.
Sotto potrete leggere le molte sentenze che hanno dichiarato l’illegittimità dell’accertamento induttivo basato esclusivamente sulle medie di settore in presenza di una contabilitá regolarmente tenuta:
https://www.rivistafiscaleweb.it/2011/03/03/percentuali-di-ricarico-medie-di-settore-accertamento-illegittimo-2/
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