La sentenza della Corte di Cassazione n. 3923, del 17 febbraio 2011, ha dichiarato illegittimo l’atto di accertamento fondato unicamente sulle risultanze degli studi di settore e dallo scostamento riscontrato dall’Ufficio, affermando che come recentemente stabilito anche dalla sentenza n. 19609/2010 occorrono altri elementi che l’amministrazione deve fornire a supporto della pretesa erariale.
Il caso:
Un contribuente raggiunto da un avviso di accertamento basato sullo scostamento del 7% dei suoi ricavi rispetto alle risultanze degli studi di settore, aveva prodotto ricorso, giustificando tale differenza come una flessione dei ricavi dovuta alla forte concorrenza esistente nel suo ambito territoriale di appartenenza ed in riguardo al suo settore di competenza.
Con la sentenza in commento La Corte di Cassazione gli ha dato pienamente ragione, affermando che affinchè si possa provare induttivamente l’evasione fiscale del contribuente tramite le risultanze degli studi di settore, occorre che l’amministrazione finanziaria porti altri elementi a supporto che possano rendere applicabile l’art. 39 lettera d) del D.P.R. 600 e rendere legittimo quindi l’accertamento e la pretesa erariale.