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E’ legittimo l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate — per omessa dichiarazione dei redditi — che ne recupera i costi indebitamente dedotti. Sarà evidentemente onere del contribuente provare la deducibilità delle spese subite.
▬ E’ quanto ha stabilito l’Ordinanza della Cassazione n. 16573 del 2.7.2013, che ha affermato ─ in riguardo all’accertamento promosso dall’Agenzia delle Entrate, a causa dell’omessa dichiarazione dei redditi del contribuente ─ che è legittimo il disconoscimento dei costi dedotti, precisando che incombe sul contribuente l’onere di provare la loro deducibilità, che l’ufficio gli ha analiticamente negato.
L’inapplicabilità delle sanzioni, ex art. 15 c.1 DL 289/2002, è accolto solo nel caso della presentazione di una dichiarazione integrativa in luogo dell’omessa dichiarazione nei termini.