Accertamento con adesione: quando si perfeziona…

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L’accertamento con adesione, che prevede il pagamento a rate, “si perfeziona” solo nel momento in cui il contribuente dimostri di avere:

1) effettuato il pagamento della prima rata;

2) e di aver stipulato la polizza fidejussoria a garanzia della dilazione, prima del termine di scadenza della seconda rata.

Entrambi i documenti dovranno pervenire all’Ufficio – a pena di decadenza – entro il termine di pagamento della seconda rata.

Diversamente il patteggiamento con l’Ufficio e la chiusura dell’avviso di accertamento con l’accertamento con adesione non è valido e rimane attivo quanto richiesto nello stesso avviso di accertamento ORIGINARIO, non considerando valido l’accertamento con adesione.

La Corte di Cassazione con la sentenza di ieri, n. 22.510 del 2 ottobre 2013, ha stabilito che l’accertamento con adesione, che prevede il pagamento dilazionato delle somme concordate, “SI PERFEZIONI” (OSSIA SI CONSIDERI GIURIDICAMENTE EFFETTUATO) solo provando all’Ufficio ─ il pagamento della prima rata concordata e patteggiata, che scaturisce dall’importo stabilito a chiusura dell’accertamento con adesione, e la stipula  della polizza fidejussoria che garantisce la rateizzazione ─ prima della scadenza della seconda rata.

La decisione dei Supremi Giudici è legata alle leggi vigenti:

  • sia perchè le disposizioni dell’accertamento con adesione non prevedono una tale sanzione;
  • sia perchè ─ ai fini del perfezionamento della definizione agevolata dell’accertamento con adesione e del mantenimento del beneficio del pagamento dilazionato ─ RILEVA esclusivamente il fatto che l’Agenzia delle Entrate, per garanzia e certezza giuridica di riscossione delle somme dilazionate, abbia “la prova del pagamento della prima rata di quanto concordato nell’accertamento con adesione e della sottoscrizione della polizza a  garanzia dei pagamenti successivi”  prima della scadenza della seconda rata.

A tal fine si pretende essenziale che tale documentazione sia depositata presso l’Ufficio delle Entrate, prima del termine di scadenza della seconda rata.

DIVERSAMENTE COME DETTO, LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NON E’ PERFEZIONATA E L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ORIGINARIAMENTE EMESSO  CONTINUA A PRODURRE GLI EFFETTI GIURIDICI, come anche la possibilità, per il contribuente, di produrre ricorso in commissione tributaria contro l’avviso originario.

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