Vi proponiamo un fac simile di istanza di accertamento con adesione con procura separata.
Rispetto a un fac simile che potrete facilmente trovare in rete, il nostro modello professionale, prevede:
1) L’istanza di accertamento con adesione da inoltrare all’Ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento, con procura costiuita da altro atto a parte.
IN TAL MODO, AVRETE, UNA SOLA PROCURA DAL CLIENTE PER L’INTERO PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL’ACCERTAMENTO. (E QUINDI NON DOVRETE OGNI VOLTA INSERIRE SU OGNI ATTO, RICORSO, APPELLO, ECC… IL MANDATO A MARGINE INCLUSO NELL’ATTO MEDESIMO). UNA VOLTA RICEVUTA LA FIRMA DEL CLIENTE, CHE VOI STESSI AUTENTICHERETE, POTRETE FIRMARE IN AUTONOMIA OGNI ATTO RELATIVO AL PROCEDIMENTO. E QUESTO SIA PER L’ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI ADESIONE, SIA PER L’EVENTUALE RECLAMO, RICORSO, APPELLO, MEMORIE E SIMILI.
Ritornando all’istanza di accertamento con adesione, il documento è da inoltrare alla sede dell’Ente che ha emesso ─ nei confronti del contribuente ─ un avviso di accertamento per maggiori imponibili accertati ai fini delle imposte dirette, IVA, imposte di registro e imposte indirette in generale, avvisi di rettifica su compravendita, e tributi locali.
Occorre quindi fare attenzione ad inviare l’istanza di accertamento con adesione entro i termini per la proposizione del ricorso, normalmente di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento. (Attenzione quindi alla data del timbro sul plico postale ricevuto o alla relata di notifica: infatti questa e’ la sola data che fa fede per la decorrenza dei termini). dalla data dell’invio dell’istanza di accertamento con adesione.
In buona sostanza avendo ricevuto un avviso di accertamento, ad esempio il 10 dicembre 2014, avrete 60 giorni per proporre ricorso reclamo, oppure istanza di accertamento con adesione, in tal modo i termini per la proposizione del ricorso si allungano a 150 giorni (60+90) anche nel caso in cui il tentativo di patteggiamento con l’ufficio, a cui serve l’istanza di accertamento con adesione non vada a buon fine.
NELL’ESEMPIO QUINDI, SE ENTRO IL 7 MAGGIO 2014 non avrete accettato la proposta di adesione che vi avrà offerto l’Agenzia delle Entrate, bisogna produrre ricorso entro il 150° giorno dal 1o dicembre 2014, a pena di inoppugnabilità dell’accertamento che a quel punto diventa definitivo.
Tale strumento deflattivo del contenzioso ─ l’accertamento con adesione ─ si propone di evitare il contenzioso tributario, sia per convenienza dello Stato che rinunciando ad una parte della sua pretesa fiscale, ne ottiene subito il pagamento, e sia per il contribuente, che accordandosi con l’Ufficio, chiude la pratica evitando il rischio che è insito nella proposizione di un ricorso tributario.
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