E’ intervenuta la Commissione Tributaria Provinciale di Bari a dare ragione ad una avvocato, per l’esiguità del suo reddito dichiarato (contestato dall’Ufficio) nel primo anno di attività.
La sentenza afferma che l’esiguità del reddito non è sintomo di comportamenti anti-economici, nei primi anni di esercizio dell’attività, neanche quando si riescono a mala pena a coprire le spese di gestione.
All’avvio della professione, infatti, prosegue la sentenza, diventa normale percepire piccoli introiti soprattutto quando bisogna sostenere i costi di avviamento.
L’Agenzia delle Entrate aveva inviato ad un avvocato un avviso di accertamento, con il quale gli veniva rideterminato, sinteticamente, il reddito dichiarato relativamente all’anno 2005.
L’Amministrazione contestava alla signora “avvocato”, che il modesto reddito dichiarato non era congruo rispetto ai costi sostenuti per l’acquisto al 50% di un immobile e le spese di affitto dello studio.
Fonte: Sentenza n. 123/2011 CTP Bari.