Quando il reddito è determinato sinteticamente, anche mediante redditometro, possono essere riconosciuti gli oneri deducibili e detraibili purchè effettivamente sostenuti.
Questa è la novità rispetto alle disposizioni precedenti (di cui alla norma prevista dall’art. 10 del TUIR), che non permettevano di portare in dimunizione dal reddito sinteticamente determinato gli oneri deducibili.
La limitazione derivava da una interpretrazione dell’Agenzia con la quale non venivano riconosciuti gli stessi oneri sul reddito accertato dall’Ufficio in quanto già presenti nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.
Con la previsione che dal reddito sinteticamente accertato non si potevano sottrarre gli oneri deducibili succedeva quindi che più oneri risultavano dedotti nella dichiarazione presentata più si realizzava la possibilità di effettuazione dell’accertamento per maggiori spese sostenute.
Attraverso le modifiche introdotte dalla manovra 2010, si dispone invece che dal reddito complessivo sinteticamente determinato sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Testo Unico Imposte sui redditi D.P.R. N. 917/86.
Così pure sono detraibili dall’imposta lorda le detrazioni d’imposta ove effettivamente pagate e previste dalla legge.
In sintesi è stato fatto un giusto spostamento della possibilità di scomputare tali oneri deducibili e detraibili dal reddito lordo sinteticamente accertato e non dal reddito dichiarato, in quanto, come sopra detto, gli oneri pagati venivano fatti valeri come minor reddito ai fini dell’accertamento.
Fonte: Il sole 24 ore
domenica 27/02/2011 Dario Deotto.