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IVA su locazioni e compravendite immobiliari: Il Decreto sviluppo ha modificato la precedente normativa.

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REINTRODUZIONE del REGIME IVA OBBLIGATORIO per le Cessioni e le Locazioni di immobili.

Il Decreto Sviluppo. del 22-6-2012 n. 83 oltre alle misure per il rilancio dell’economia, ha modificato la normativa riguardante l’assogettamento ad IVA delle CESSIONI E LOCAZIONI di immobili.

1, LOCAZIONI.
1.1 Locazioni di immobili ad uso abitativo.
Introdotto in particolare un nuovo sistema di esenzione dell’IVA per le locazioni di immobili residenziali, con la possibilità, però, per il locatore, di optare per l’imponibilità IVA durante la stipula del contratto di locazione, quando tali operazioni siano poste in essere dalle  imprese costruttrici degli immobili (oggetto di locazione) o abbiano ad oggetto fabbricati con destinazione “housing sociale”.   

1.2 Locazioni di immobili ad uso strumentale.
Le locazioni di immobili ad uso strumentale sono invece imponibili IVA SOLO quando il locatore sia un soggetto IVA, ed eserciti in contratto l’opzione per la sua imponibilità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

1. CESSIONI di Immobili.
1.1  Cessioni di immobili ad uso abitativo.
Per le cessioni di immobili residenziali vige l’esenzione dall’IVA, ad eccezione della sua imponibilità quando le stesse siano effettuatate dalle imprese costruttici entro i cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;

Le medesime imprese costruttrici potranno invece optare per l’esenzione IVA solo dopo i 5 anni dalla “data di ultimazione dei lavori”. 

1.2  Cessioni di immobili ad uso strumentale.
 Le cessionu di fabbricati strumentali usufruiscono dell’esenzione IVA, ad eccezione di quelle poste in essere dalle imprese costruttrici  (dei fabbricati oggetto delle compravendite) se esse avvengono entro i 5 anni dalla ultimazione dei lavori e se l’acquirente indipendentemente dalla sua soggettività IVA (impresa o privato) eserciti nell’atto notarile l’opzione per l’applicazione dell’IVA e non voglia usufruire dell’esenzione.

QUESTE LE MODIFICHE RISPETTO AL PRECEDENTE REGIME DISPOSTO dal DL 223/2006.

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